Tutte le verifiche di inizio anno per fruire del prelievo agevolato
Da chi apre l’attività alle cause che ne hanno impedito l’applicazione in precedenza, fino alla possibilità di continuare a goderne. Tetto dei ricavi a 65mila €
L’avvento del 2021 può comportare tre conseguenze rispetto al tema del regime forfettario: 1) verificare se vi sono le condizioni per applicarlo ex novo in sede di inizio della attività; 2) verificare se sono venute meno cause ostative che essendo presenti nel 2020 hanno ostacolato l’applicazione del regime agevolato; 3) verificare se vi sono le condizioni per continuare ad applicare il regime già applicato nel 2020.
Inizio attività
Il regime forfettario è un regime naturale per i soggetti di piccole dimensioni, sicché la sua applicazione non necessità particolari aspetti formali negli adempimenti documentali. Sarà sufficiente ricordare che, in sede di acquisizione della partita Iva (modello AA9/12), occorre compilare l’apposita casella indicando il codice 2 che corrisponde al regime forfettario. Per questi soggetti non va compilato il dato relativo al volume di affari presunto, poiché tale dato è uno dei presupposti di applicazione del regime stesso, per cui indicando il codice 2 si dà per scontato che l’ammontare di ricavi o compensi presunti non superi i 65.000 euro, ragguagliato ad anno. Va anche ricordato che la mancata indicazione del codice 2 nella apposita casella del modello non costituisce un elemento che ostacola l’applicazione del regime.
La scelta di tale regime, infatti, deriva dal comportamento concludente del contribuente, che provvederà a emettere fatture senza addebito di Iva e non eserciterà il diritto di detrarre l’Iva sugli acquisti eseguiti. In tal senso si è pronunciata l’agenzia delle Entrate con la circolare 7 del 2008, paragrafo 3.1, in cui si è affermato che la mancata indicazione della scelta nel modello di inizio attività è sanzionata con l’importo che va da 500 a 2.000 euro ma, in sé, non costituisce ostacolo alla applicazione del regime agevolato. Oltre al rispetto del limite di fatturato, l’altra condizione (la cui verifica è necessaria iniziando l’attività) è rappresentata dal conseguimento nell’anno precedente di redditi da lavoro dipendente o assimilati per un importo superiore a 30.000 euro, considerando che ove il rapporto da lavoro subordinato sia cessato nel 2020, la verifica non deve essere eseguita. Non rientra, però, nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro il passaggio di status da lavoratore dipendente a pensionato. In materia di individuazione degli importi rilevanti va ricordata la risposta all’istanza di interpello 102 del 14 aprile 2020, nella quale l’Agenzia aveva negato la rilevanza di emolumenti arretrati erogati dall’Inps, per i quali l’ordinamento ha riservato il beneficio della tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b, Tuir). La differenza stabilita tra redditi a tassazione ordinaria e redditi a tassazione separata non risiede tanto nel diverso meccanismo di tassazione previsto per essi, ma piuttosto nell’ordinarietà o meno di tale provento.
Il rientro nel regime forfettario
Nel 2021 può verificarsi la situazione di rientro nel regime forfettario, quale regime naturale, per effetto del venir meno di qualche causa ostativa che ne ha impedito l’applicazione nel 2020. Il primo caso, ovviamente, attiene al volume dei ricavi o compensi incassati che potrebbe essere rientrato nel 2020 entro il tetto di 65.000 euro (mentre era superiore a tale soglia nel 2019). In tale ipotesi il rientro nel regime forfettario avviene in via automatica, senza segnalazione di alcuna opzione. Invece sarebbe necessario eseguire l’opzione (nel quadro VO del modello Iva) nel caso contrario, cioè ove si scelga di applicare il regime ordinario avendo i requisiti per il regime forfettario. Tale scelta vincola per un triennio, però tenendo conto di due deroghe:
il passaggio da regime semplificato di cassa a regime forfettario è sempre possibile senza attendere il triennio di vigenza della opzione (risoluzione 64/E/18 che però non si può estendere automaticamente ai professionisti in base all’interpello 107/19);
il vincolo triennale viene meno in presenza di significative modifiche normative da un periodo d’imposta all’altro.
Altra ipotesi non rara di rientro al regime forfettario nel 2021 è rappresentata dall’aver dismesso la partecipazione in società di persone entro il 2020. Si ricorda che la detenzione della partecipazione in società di persone rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime forfettario, e tale causa viene meno se la partecipazione è rimossa entro l’anno precedente a quello in cui si vorrebbe applicare il regime forfettario, come ha affermato la circolare 9/E/19, paragrafo 2.3.2.
Le condizioni per il 2021
Le cause ostative di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 190/14 sottostanno alla regola che se si manifestano in un dato anno, spiegano efficacia nell’anno successivo. Caso tipico è il controllo della Srl che svolge attività riconducibile a quella del soggetto forfettario (comma 57, lettera d). Tale ipotesi si realizza se si eseguono operazioni economiche tra la società e il contribuente forfettario, e questa circostanza è verificabile solo a fine periodo d’imposta, il che comporta, ove si sia manifestata la condizione, ad esempio, nel 2020, la fuoriuscita dal regime forfettario nel 2021.
Il punto è stato ribadito con l’interpello 554 del 23 novembre 2020, che aveva come oggetto la costituzione di una Srl da parte di soggetti forfettari nel corso del 2020: qualora si verificasse la causa ostativa essa avrebbe efficacia solo dal 2021.