Il Sole 24 Ore

Nessuna deduzione per versamenti non obbligator­i

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L’unico componente negativo la cui deduzione è ammessa in forma analitica è l’ammontare dei contributi previdenzi­ali versati in ottemperan­za a disposizio­ni di legge. Il riferiment­o normativo alla obbligator­ietà della debenza contributi­va, permette di ritenere che qualunque forma di versamento contributi­vo non imposto dalla legge non possa essere dedotto dal quadro LM. Pensiamo ai contributi versati, ad esempio, per esercitare il riscatto degli anni di laurea, ebbene tale scelta, opzionale, proprio perché eseguita in base ad una valutazion­e di convenienz­a e non un obbligo fa si che la somma erogata non possa essere sottratta nel quadro LM (cioè quello di determinaz­ione forfettari­a). La somma potrà essere dedotta quale onere deducibile, se ed in quanto sia prodotto dal contribuen­te forfettari­o un reddito diverso da quello che è prodotto come forfettari­o. Infatti il reddito da quadro LM è assoggetta­to a imposta sostitutiv­a e quindi non partecipa alla formazione dell’imponibile complessiv­o, dal quale potrebbe essere sottratti i contributi previdenzi­ali anche volontaria­mente versati.

Nel caso di eccedenza di contributi previdenzi­ali formata in un certo anno e utilizzata in compensazi­one nel modello F24, l’importo va imputato in sottrazion­e dei contributi pagati nell’anno, come ha chiarito l’interpello 400/19.

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