Nessuna deduzione per versamenti non obbligatori
L’unico componente negativo la cui deduzione è ammessa in forma analitica è l’ammontare dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Il riferimento normativo alla obbligatorietà della debenza contributiva, permette di ritenere che qualunque forma di versamento contributivo non imposto dalla legge non possa essere dedotto dal quadro LM. Pensiamo ai contributi versati, ad esempio, per esercitare il riscatto degli anni di laurea, ebbene tale scelta, opzionale, proprio perché eseguita in base ad una valutazione di convenienza e non un obbligo fa si che la somma erogata non possa essere sottratta nel quadro LM (cioè quello di determinazione forfettaria). La somma potrà essere dedotta quale onere deducibile, se ed in quanto sia prodotto dal contribuente forfettario un reddito diverso da quello che è prodotto come forfettario. Infatti il reddito da quadro LM è assoggettato a imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla formazione dell’imponibile complessivo, dal quale potrebbe essere sottratti i contributi previdenziali anche volontariamente versati.
Nel caso di eccedenza di contributi previdenziali formata in un certo anno e utilizzata in compensazione nel modello F24, l’importo va imputato in sottrazione dei contributi pagati nell’anno, come ha chiarito l’interpello 400/19.