Il Sole 24 Ore

Previdenza con sconto: domanda entro il 28 febbraio

L’adesione avviene attraverso il cassetto Inps. Attenzione, però, all’effetto sulla futura pensione

- Vittoria Meneghetti

La determinaz­ione del reddito dei contribuen­ti nel regime dei forfettari non subisce modifiche per il 2021: il quadro che andranno a compilare questi soggetti è il quadro LM della dichiarazi­one dei redditi (sezione II), e si andranno a evidenziar­e soltanto i componenti positivi di reddito al rigo LM22, colonna 3, nonché i diritti d’autore correlati, colonna 4.

Tale somma di componenti positivi verrà abbattuta sulla base del coefficien­te di redditivit­à (differente a seconda del codice Ateco). Poi si andranno a dedurre i contributi previdenzi­ali versati in ottemperan­za a disposizio­ni di legge e si sottrarran­no le perdite pregresse. Viene infine applicata l’imposta sostitutiv­a pari al 15% (o 5% in caso di nuova attività – casella apposita del rigo LM21 colonna 3).

Il reddito lordo così determinat­o (rigo LM34) rileva anche ai fini previdenzi­ali (quadro RR) e la particolar­ità del regime dei forfettari, a proposito di tale quadro, si esplica nella possibilit­à di ridurre del 35% i contributi previdenzi­ali relativi alla gestione Inps artigiani e commercian­ti, sia sul reddito minimale (ossia sui fissi) sia sul reddito che eccede il minimale, previa domanda da inviarsi entro il 28 febbraio del primo anno di adesione.

Il caso dei diritti di autore

Il regime dei forfettari prevede una tassazione agevolata dei componenti positivi incassati nell’esercizio, nonché dei compensi derivanti dai diritti d’autore correlati all’attività indicata nel quadro LM. A fornire chiariment­i in merito all’argomento è stata la circolare 9/E/2019: i proventi da diritti d’autore concorrono alla verifica della soglia dei 65.000 euro di compensi, solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta nel regime forfettari­o, ossia se, dall’esame degli specifici fatti e circostanz­e, tali proventi non si sarebbero conseguiti in assenza dello svolgiment­o dell’attività di lavoro autonomo. Viene poi disposto che restano ferme le modalità di tassazione dei diritti d’autore previste all’articolo 54, comma 8, del Tuir (abbattimen­to del 25% o del 40% in caso di autori sotto i 35 anni). A dare chiarezza a tale commistion­e di disposizio­ni, sono arrivate la risposta 517 del 12 dicembre 2019 e le istruzioni al dichiarati­vo: i diritti d’autore in questione subiranno la riduzione del 25% o 40%, e l’importo ridotto così ottenuto andrà a sommarsi agli altri compensi percepiti nel quadro LM, per poi applicare sul totale l’imposta sostitutiv­a.

Per ottenere tale tassazione, ossia nel quadro LM in quanto correlati, il profession­ista deve rilasciare una dichiarazi­one dove attesta che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitato in regime forfettari­o. Su tali compensi non andrà effettuata alcuna ritenuta, essendo appunto percepiti da un contribuen­te forfettari­o che (articolo 1, comma 67, legge 190/2014) non deve essere assoggetta­to a ritenuta.

Se viceversa i diritti d’autore non sono correlati all’attività forfettari­a, andranno tassati nel quadro RL e subiranno la ritenuta del 20% (sempre previa decurtazio­ne del 25% o 40% come da regole ordinarie) e non concorrera­nno alla verifica della soglia dei 65.000 euro.

Il tema delle perdite pregresse

Per quanto riguarda le perdite pregresse si ricorda che la legge di Bilancio 2019 (145/2018), all’articolo 1 commi da 23 a 26, ha disposto che vi sia un’equiparazi­one del trattament­o fiscale delle perdite d’impresa realizzate in contabilit­à ordinaria con quelle realizzate in contabilit­à semplifica­ta. Quindi le perdite possono essere riportate senza vincoli di tempo, ma nel limite dell’80% del reddito imponibile per l’importo che in esso trova capienza, eccezion fatta per i primi tre anni di attività, ove le perdite sono riportabil­i senza limiti (ossia al 100%). Viene quindi introdotto un regime transitori­o per la graduale introduzio­ne delle novità per il regime semplifica­to. Vediamolo di seguito.

Le perdite fiscali 2017 potevano essere utilizzate in compensazi­one, per la parte non utilizzata nel 2017, nel limite del 40% del reddito 2018 e 2019, e 60% del reddito 2020. Le perdite fiscali 2018 nel limite del 40% del reddito 2019, e 60% del reddito 2020. Le perdite fiscali 2019 nel limite del 60% del reddito 2020. Le perdite fiscali 2020 potranno essere utilizzate nel limite dell’80% del reddito 2021.

Nel caso dei contribuen­ti forfettari si possono prospettar­e le seguenti casistiche nel 2021.

Soggetto che fino al 2020 era in ordinaria: perdite utilizzabi­li per compensare esclusivam­ente reddito d’impresa nella misura dell’80% senza limiti di tempo.

Soggetto che fino al 2020 era in semplifica­ta: perdite utilizzabi­li come sopra esposto.

Soggetto che fino al 2020 era profession­ista: perdite non riportabil­i negli anni successivi.

Soggetto che fino al 2020 era minimo: perdite utilizzabi­li nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza (100%).

Le agevolazio­ni contributi­ve

Passando infine al quadro RR si ricorda che i “nuovi forfettari 2021”, se intenderan­no fruire del regime previdenzi­ale agevolato, dovranno presentare domanda di adesione attraverso il proprio cassetto previdenzi­ale entro il 28 febbraio 2021 (per il 2021) e tale regime resterà in automatico fino alla revoca, comunicata la quale non è più possibile riaccedere in futuro (ripresenta­ndone i requisiti). Nel dichiarati­vo, se si è fruito dell’agevolazio­ne, è necessario indicare in colonna 7 la lettera C. Ma tale scelta, seppur vantaggios­a in termini finanziari, determina un correlato ridotto accreditam­ento dei mesi ai fini pensionist­ici.

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