Previdenza con sconto: domanda entro il 28 febbraio
L’adesione avviene attraverso il cassetto Inps. Attenzione, però, all’effetto sulla futura pensione
La determinazione del reddito dei contribuenti nel regime dei forfettari non subisce modifiche per il 2021: il quadro che andranno a compilare questi soggetti è il quadro LM della dichiarazione dei redditi (sezione II), e si andranno a evidenziare soltanto i componenti positivi di reddito al rigo LM22, colonna 3, nonché i diritti d’autore correlati, colonna 4.
Tale somma di componenti positivi verrà abbattuta sulla base del coefficiente di redditività (differente a seconda del codice Ateco). Poi si andranno a dedurre i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e si sottrarranno le perdite pregresse. Viene infine applicata l’imposta sostitutiva pari al 15% (o 5% in caso di nuova attività – casella apposita del rigo LM21 colonna 3).
Il reddito lordo così determinato (rigo LM34) rileva anche ai fini previdenziali (quadro RR) e la particolarità del regime dei forfettari, a proposito di tale quadro, si esplica nella possibilità di ridurre del 35% i contributi previdenziali relativi alla gestione Inps artigiani e commercianti, sia sul reddito minimale (ossia sui fissi) sia sul reddito che eccede il minimale, previa domanda da inviarsi entro il 28 febbraio del primo anno di adesione.
Il caso dei diritti di autore
Il regime dei forfettari prevede una tassazione agevolata dei componenti positivi incassati nell’esercizio, nonché dei compensi derivanti dai diritti d’autore correlati all’attività indicata nel quadro LM. A fornire chiarimenti in merito all’argomento è stata la circolare 9/E/2019: i proventi da diritti d’autore concorrono alla verifica della soglia dei 65.000 euro di compensi, solo se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta nel regime forfettario, ossia se, dall’esame degli specifici fatti e circostanze, tali proventi non si sarebbero conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. Viene poi disposto che restano ferme le modalità di tassazione dei diritti d’autore previste all’articolo 54, comma 8, del Tuir (abbattimento del 25% o del 40% in caso di autori sotto i 35 anni). A dare chiarezza a tale commistione di disposizioni, sono arrivate la risposta 517 del 12 dicembre 2019 e le istruzioni al dichiarativo: i diritti d’autore in questione subiranno la riduzione del 25% o 40%, e l’importo ridotto così ottenuto andrà a sommarsi agli altri compensi percepiti nel quadro LM, per poi applicare sul totale l’imposta sostitutiva.
Per ottenere tale tassazione, ossia nel quadro LM in quanto correlati, il professionista deve rilasciare una dichiarazione dove attesta che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitato in regime forfettario. Su tali compensi non andrà effettuata alcuna ritenuta, essendo appunto percepiti da un contribuente forfettario che (articolo 1, comma 67, legge 190/2014) non deve essere assoggettato a ritenuta.
Se viceversa i diritti d’autore non sono correlati all’attività forfettaria, andranno tassati nel quadro RL e subiranno la ritenuta del 20% (sempre previa decurtazione del 25% o 40% come da regole ordinarie) e non concorreranno alla verifica della soglia dei 65.000 euro.
Il tema delle perdite pregresse
Per quanto riguarda le perdite pregresse si ricorda che la legge di Bilancio 2019 (145/2018), all’articolo 1 commi da 23 a 26, ha disposto che vi sia un’equiparazione del trattamento fiscale delle perdite d’impresa realizzate in contabilità ordinaria con quelle realizzate in contabilità semplificata. Quindi le perdite possono essere riportate senza vincoli di tempo, ma nel limite dell’80% del reddito imponibile per l’importo che in esso trova capienza, eccezion fatta per i primi tre anni di attività, ove le perdite sono riportabili senza limiti (ossia al 100%). Viene quindi introdotto un regime transitorio per la graduale introduzione delle novità per il regime semplificato. Vediamolo di seguito.
Le perdite fiscali 2017 potevano essere utilizzate in compensazione, per la parte non utilizzata nel 2017, nel limite del 40% del reddito 2018 e 2019, e 60% del reddito 2020. Le perdite fiscali 2018 nel limite del 40% del reddito 2019, e 60% del reddito 2020. Le perdite fiscali 2019 nel limite del 60% del reddito 2020. Le perdite fiscali 2020 potranno essere utilizzate nel limite dell’80% del reddito 2021.
Nel caso dei contribuenti forfettari si possono prospettare le seguenti casistiche nel 2021.
Soggetto che fino al 2020 era in ordinaria: perdite utilizzabili per compensare esclusivamente reddito d’impresa nella misura dell’80% senza limiti di tempo.
Soggetto che fino al 2020 era in semplificata: perdite utilizzabili come sopra esposto.
Soggetto che fino al 2020 era professionista: perdite non riportabili negli anni successivi.
Soggetto che fino al 2020 era minimo: perdite utilizzabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza (100%).
Le agevolazioni contributive
Passando infine al quadro RR si ricorda che i “nuovi forfettari 2021”, se intenderanno fruire del regime previdenziale agevolato, dovranno presentare domanda di adesione attraverso il proprio cassetto previdenziale entro il 28 febbraio 2021 (per il 2021) e tale regime resterà in automatico fino alla revoca, comunicata la quale non è più possibile riaccedere in futuro (ripresentandone i requisiti). Nel dichiarativo, se si è fruito dell’agevolazione, è necessario indicare in colonna 7 la lettera C. Ma tale scelta, seppur vantaggiosa in termini finanziari, determina un correlato ridotto accreditamento dei mesi ai fini pensionistici.