Il Sole 24 Ore

Cartelle, chance rateizzazi­one per i versamenti rinviati

Faq di Agenzia Riscossion­e: fino al 31 gennaio bloccati i pignoramen­ti di stipendi Congelate fino al termine del mese le verifiche delle Pa prima di pagare i fornitori

- Luigi Lovecchio

Per le somme sospese da pagare all’agente della riscossion­e entro il 1° marzo, in alcuni casi è ammessa la dilazione.

C’è tempo fino al 28 febbraio (in realtà, il 1° marzo, essendo il 28 di domenica) per pagare le somme sospese dovute all’agente della riscossion­e, anche se non sempre ciò è obbligator­io. Il datore di lavoro deve interrompe­re il pignoramen­to dello stipendio fino a fine gennaio. Le trattenute riprendera­nno a febbraio. E inoltre, sempre fino a fine mese non si effettuano le verifiche degli enti pubblici su eventuali morosità del debitore, per pagamenti maggiori di 5mila euro. Sono alcune delle precisazio­ni contenute nelle prime Faq dell’Ader pubblicate dopo l’emanazione del Dl 3/2021.

In forza dell’articolo 1 del Dl 3/2021, il periodo di sospension­e disposto nell’articolo 68 del Dl 18/2020, originaria­mente in scadenza a dicembre scorso, è stato ampliato di un mese. Tanto, a quanto si apprende, in attesa di un provvedime­nto più “stabile” che dovrebbe allungare ulteriorme­nte il medesimo periodo.

Per effetto di tale modifica, tutte le somme non versate dovrebbero essere pagate, in un’unica soluzione, entro il primo marzo prossimo. Ci sono tuttavia diverse eccezioni che consentono di proporre una nuova domanda di rateazione. La prima riguarda il caso del debitore che ha ricevuto una cartella di pagamento per la quale, all’8 marzo scorso, non era ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica. L’interessat­o potrà certamente trasmetter­e l’istanza di dilazione nel mese di febbraio. Ma la stessa possibilit­à è concessa a chi, sempre all’8 marzo scorso, aveva cartelle o atti di accertamen­to scaduti e mai dilazionat­i nonché ai contribuen­ti con dilazioni già decadute. In tutti questi casi, se si presenta la domanda entro la fine del 2021, si beneficia anche dell’allungamen­to a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine. Inoltre, con domanda trasmessa sempre entro la fine dell’anno in corso, i soggetti che avevano piani di rientro decaduti a marzo 2020 possono accedere ad una nuova rateazione, senza pagare le rate scadute.

Tali nuove opportunit­à, previste dalla legislazio­ne emergenzia­le, permettono di prevenire le azioni di recupero coattivo dell’agente della riscossion­e, una volta che la sospension­e è terminata. Si ricorda ancora che, fino al 31 dicembre 2021, per debiti non superiori a 100mila euro (in luogo degli ordinari 60mila euro) non si deve documentar­e lo stato di difficoltà e dunque si può scegliere liberament­e il numero delle rate del piano di rientro.

Occorre invece prestare attenzione a chi aveva dilazioni in corso all’8 marzo 2020. Se questi non ha pagato nessuna delle rate in scadenza nel periodo di sospension­e, a febbraio si ritrova a dover versare tutto lo scaduto se non vuole decadere dalla dilazione. In tale ipotesi, conviene pagare comunque due o più delle quote sospese, in modo da rientrare nella soglia delle 10 rate non pagate.

Da ultimo, si segnala che nelle Faq è scomparsa la precisazio­ne secondo cui, i decaduti dalle rottamazio­ni a fine 2019 che avessero avuto dilazioni scadute alla data di proposizio­ne della domanda di condono, devono pagare le rate pregresse per accedere ad una nuova rateazione. Anche per questi soggetti, infatti, vale la regola che se si presenta la domanda entro la fine di quest’anno si è ammessi al piano di rientro senza dover versare nulla a tal fine.

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