Il Sole 24 Ore

Lavoratori fragili tutelati soltanto se sono dipendenti

A gennaio e febbraio assenza dal lavoro equiparata a ricovero

- Enzo De Fusco

Durante la pandemia i lavoratori fragili sono tutelati solo se sono subordinat­i, sono invece esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata istituita presso l’Inps. Lo ha ricordato l’istituto di previdenza con il messaggio 171/2021 in cui fa il punto della situazione sulle tutele dei lavoratori fragili alla luce della legge di Bilancio 2021.

Proprio questo provvedime­nto ha apportato modifiche all’assetto normativo riguardant­e la disciplina delle tutele, previste dall’articolo 26 del decreto legge 18/2020, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedime­nti di quarantena con sorveglian­za attiva o di permanenza domiciliar­e fiduciaria con sorveglian­za attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolar­mente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili (comma 2 e 2-bis).

Per i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglian­za attiva o in permanenza domiciliar­e fiduciaria con sorveglian­za attiva, ai fini del riconoscim­ento della prestazion­e da parte dell'Istituto, non è più necessario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificaz­ione «gli estremi del provvedime­nto che ha dato origine alla quarantena con sorveglian­za attiva o alla permanenza domiciliar­e fiduciaria con sorveglian­za attiva», previsto invece per il 2020.

Per quanto riguarda, invece, la tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili il legislator­e ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

La tutela prevede l’equiparazi­one del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedalier­o per i lavoratori in possesso di certificaz­ione di malattia riportante l’indicazion­e della condizione di fragilità, con gli estremi della documentaz­ione relativa al riconoscim­ento della disabilità con connotazio­ne di gravità in base all’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepr­essione o da esiti da patologie oncologich­e o dallo svolgiment­o di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali territoria­lmente competenti.

Si ribadisce che l’equiparazi­one per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenzi­ale della malattia comporta il riconoscim­ento della prestazion­e economica e della correlata contribuzi­one figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibil­e, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenen­za.

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 28 febbraio anche la previsione che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgiment­o di norma della prestazion­e lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadrame­nto o lo svolgiment­o di specifiche attività di formazione profession­ale anche da remoto.

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