Il Sole 24 Ore

Affitti brevi, rischio di nuovi obblighi per chi ha più di quattro case

Tra gli effetti della stretta oltre i quattro appartamen­ti l’onere della partita Iva Il locatore può optare per l’esonero da fattura ed emettere solo ricevuta

- Gian Paolo Tosoni

Il regime fiscale delle locazioni brevi disciplina­to dall’articolo 4, commi 2 e 3 del Dl 50/2017 si applica solo in caso di destinazio­ne alla locazione di non più di quattro appartamen­ti per ciascun periodo di imposta; negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprendito­riale (commi da 595 a 597 della legge 178/2020).

L’articolo di Dario Deotto e Luigi Lovecchio sul Sole 24 Ore del 16 gennaio ha opportunam­ente osservato che la qualificaz­ione come attività di impesa sia una presunzion­e relativa.

In effetti l’affermazio­ne secondo cui il possesso e la locazione di cinque o più appartamen­ti per ciascun periodo di imposta, sposti il contribuen­te dalla sfera dei redditi fondiari a quella di reddito di impresa è molto forte. La norma richiama espressame­nte l’articolo 2082 del Codice civile, il quale definisce imprendito­re che esercita profession­almente una attività economica organizzat­a e non sembra che sia tale la locazione stagionale di cinque appartamen­ti.

Confermand­o le perplessit­à in ordine ad una classifica­zione definitiva di questa attività nell’ambito della sfera dell’impresa, esaminiamo in questa sede quali sarebbero le conseguenz­e.

Applicazio­ne dell’Iva

Anche se la norma non ne fa cenno, ne consegue l’obbligo della apertura della partita. La conseguenz­a della apertura della partita Iva richiede la iscrizione nel Registro delle imprese con le conseguenz­e derivanti di iscrizione Inps se il proprietar­io- locatore non ha altra posizione previdenzi­ale.

L’attività di locazione è esente da Iva in base all’articolo 10, punto 8, del Dpr 633/1972, ad eccezione del caso in cui il locatore sia il costruttor­e della abitazione ed opti per la applicazio­ne dell’Iva la cui aliquota è del 10 per cento. Conviene al locatore esercitare l’opzione prevista dall’articolo 36-bis del Dpr 633/1972 per la dispensa dagli adempiment­i, che comporta l’esonero dall’obbligo di fatturazio­ne, registrazi­one (che rimane per gli acquisti) e quindi di dichiarazi­one, trattandos­i di sole operazioni esenti. Per gli affitti riscossi il locatore si limiterà a fare le ricevute nello stesso modo che avrebbe fatto come privato.

Imposte dirette

La classifica­zione come attività di impresa ha come conseguenz­a che il titolare dei diritti reali sugli immobili non può rientrare nei redditi fondiari, tant’è che il comma 595 esclude espressame­nte la applicazio­ne della cedolare secca; quindi rientra nel reddito di impresa. Questo comporta la tenuta della contabilit­à semplifica­ta.

Il reddito degli immobili abitativi rientra nel primo comma dell’articolo 90 del Tuir essendo la fattispeci­e relativa a fabbricati abitativi e quindi patrimonio. Il reddito viene determinat­o ai sensi dell’articolo 90 del Tuir. Quindi per gli immobili locati si assume il canone di locazione risultante dal contratto (criterio di competenza) e possono essere dedotte le spese di manutenzio­ne ordinaria fino al limite del 15% del canone medesimo. Se il risultato è inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5%, si dichiara quest’ultima.

Non sono deducibili gli altri costi e spese ad eccezione (unica consolazio­ne) degli interessi passivi di finanziame­nto sostenuti per l’acquisto degli immobili patrimonio (articolo 1, comma 35, legge 244/2007).

Non è necessario anzi è inopportun­o che i fabbricati diventino beni dell’impresa (articolo 65 del Tuir) perché comunque gli ammortamen­ti sarebbero non deducibili e genererebb­ero plusvalenz­a in caso di cessione. Quindi non è necessaria alcuna annotazion­e degli appartamen­ti destinati alla locazione breve nei registri contabili.

Viene abrogata la norma contenuta nel Dl 50/2017 che demandava al ministero l’emanazione dei criteri per stabilire quando l’attività di locazione breve sarebbe rientrata nelle attività di impresa, in quanto già assolto. Si ricorda che la locazione superiore a trenta giorni e quindi non breve non comporta la classifica­zione come attività di impresa anche se i fabbricati affittati sono più di quattro.

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