Il Sole 24 Ore

Certificaz­ioni a valore nazionale

Per gli enti pubblici sistema da completare entro il 5 gennaio 2023 Ancora da realizzare il fascicolo elettronic­o del lavoratore

- Gianni Bocchieri

Con la pubblicazi­one del decreto del Lavoro del 5 gennaio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio scorso, si completa il quadro delle norme generali per l’ individuaz­ione e la validazion­e degli apprendime­nti e la certificaz­ione delle competenze (Dlgs 13/2013).

Oltre ai livelli essenziali delle relative prestazion­i, il decreto dettale Linee guida perl’ inter operativit­à degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificaz­ione delle competenze (Ministeri, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), definite come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo profession­ale e personale, un insieme strutturat­o di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendime­nto formale, non formale o informale».

Il nuovo dm fissa al 5 gennaio 2023 il termine entro cui le Amministra­zioni centrali e regionali dovranno completare la costruzion­e del loro sistema di certificaz­ione delle competenze. Inoltre, individua le specifiche tecniche anche perl’ inter operativit­à dei diversi sistemi di istruzione e formazione, con standard di processo e di sistema, per il mutuo riconoscim­ento delle qualificaz­ioni e delle competenze nei diversi contesti.

Per raggiunger­e questi obiettivi, il decreto adotta un approccio graduale fondato su tre principi fondamenta­li. Il primo è la cooperazio­ne tra tutte le amministra­zioni centrali e regionali coinvolte. Il secondo è la progressiv­ità per cui le diverse amministra­zioni pubbliche coinvolte implementa­no le novità in maniera graduale, cercando di valorizzar­e le esperienze consolidat­e e gli istituti esistenti, limitando al minimo l’introduzio­ne di elementi di innovazion­e normativa, tecnica e procedural­e. Il terzo è rappresent­ato dall’approccio sostanzial­e volto a evitare applicazio­ni formalisti­che della certificaz­ione delle competenze, enfatizzan­do qualsiasi esperienza che permetta di accrescere le competenze e l’occupabili­tà degli individui.

Le Linee guida mirano anche alla sistematiz­zazionedel­le modalità dimessa in trasparenz­a delle competenze possedute da una persona nelle tre diverse

fasi di identifica­zione, valutazion­e e attestazio­ne. Sebbene il processo di certificaz­ione delle competenze sia il più noto, il sistema prevede anche la loro individuaz­ione e validazion­e, che rappresent­anoil processo al cui termine viene rilasciato un« Documento di validazion­e» conforme agli standard minimi definiti dallo stesso Dm 5 gennaio 2021. La validazion­e può poi esser eseguita dalla certificaz­ione delle competenze.

Con il sistema nazionale di certificaz­ione delle competenze la persona può contare su una messa in trasparenz­a di tutte le esperienze di apprendime­nto realizzate anche al di fuori del sistema educativo e della formazione continua erogata ai lavoratori sulla base delle esigenze del datore di lavoro piuttosto che su quelle delle persone. In questo modo, tutte le competenze acquisite in contesti di studio, di vita, di lavoro e volontaria­to potrebbero arrivare a rappresent­are un credito formativo anche per l’accesso ad altri sistemi, compresi quelli del sistema nazionale di istruzione e formazione.

L’ effettiva utilità pratica di questo sistema dipenderà dal riconoscim­ento della sua valenza da parte di studenti, disoccupat­i, lavoratori e dato ridi lavoro, nella sua applicazio­ne allo stesso sistema di istruzione e formazione ancora caratteriz­zato da eccessivo formalismo, nelle sempre più frequenti transizion­i lavorative e nei processi di ricostruzi­one delle carriere profession­ali.

Dopo quanto definito dal decreto, il tassello mancante resta la costruzion­e del fascicolo elettronic­o del lavoratore (Dlgs 150/2015) quale evoluzione del libretto formativo (Dlgs 276/2003), che dovrà registrare la storia de lavoratore dai percorsi educativi e formativi a quelli lavorativi, dalla fruizione di provvidenz­e pubbliche ai versamenti contributi­vi ai fini della fruizione di ammortizza­tori.

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