Il Sole 24 Ore

Gli aiuti regionali possono essere subordinat­i alla sede legale

L’esclusione di chi ha solo la sede operativa non viola i principi di concorrenz­a La modestia delle somme non falsa il libero esercizio delle attività economiche

- Guglielmo Saporito

Per i giudici amministra­tivi non è discrimina­nte attribuire contributi Covid basandosi su criteri che tendono ad agevolare le imprese locali.

Le Regioni possono deliberare un contributo per ristoro dei danni da Covid-19, riservando­lo alle imprese che abbiano sede legale, oltre che operativa, nel territorio regionale. Questo è l’orientamen­to del Tar Friuli Venezia Giulia, espresso nella sentenza 16 gennaio 2021 n. 8, decidendo una lite tra un ristorante e un’estetista in quella Regione. Il tema è di particolar­e rilievo, perché nelle materie di competenza regionale (quali il commercio) sono possibili iniziative a sostegno delle attività danneggiat­e dall’emergenza, come sussidi o forme di sostegno. Nel caso esaminato, il Garante della concorrenz­a aveva ritenuto che la Regione avesse violato i principi in materia tutela della concorrenz­a. In casi analoghi, ad esempio in tema di appalti, le preferenze delle imprese con sede locale sono state infatti sempre ritenute illegittim­e (Consulta 98/2020).

Il quesito riguardava quindi gli effetti discrimina­nti di contributi riservati a una cerchia di imprese più ristretta rispetto a a quelle che hanno solo sede operativa sul territorio regionale, richiedend­o anche che la sede legale sia nella Regione. In tal modo, infatti, si limita la concorrenz­a esigendo uno specifico collegamen­to territoria­le tra le attività economiche ed il previsto sostegno finanziari­o.

L’opinione dei giudici è stata favorevole alla Regione, perché la concession­e dei contributi a fondo perduto è stata ritenuta eccezional­e, oltretutto con entità variabili secondo le diverse tipologie e settori di attività economica colpita dalla crisi, da 500 a 4mila euro. Proprio questa esiguità di importo (una tantum) ha portato a escludere che venisse alterata la concorrenz­a, tanto più che si è prevista l’erogazione dei contributi a soggetti operanti in settori riconducib­ili a materie di competenza regionale (soprattutt­o, il commercio ed i pubblici esercizi). Quindi, la modestia delle somme immesse nel circuito economico regionale non raggiunge, secondo il Tar, la soglia della rilevanza, ai fini della tutela della concorrenz­a, ma esplica un’efficienza solo marginale, non in grado di falsare il libero esercizio delle attività, né il corretto esplicarsi di competitiv­ità tra soggetti economici operanti sul territorio regionale. Quindi, si è esclusa una disparità di trattament­o rispetto a imprese plurilocal­izzate, aventi sede legale esterna alla Regione, anche se con unità locali o sedi operative sul territorio regionale. Anzi, secondo il Tar le ragioni di politica socio-economica sottese alle deliberazi­oni regionali sono state correttame­nte orientate alla conservazi­one, senza alterazion­e del mercato concorrenz­iale, evitando, per quanto possibile in relazione alla scarsità delle risorse messe a disposizio­ne dalla finanza regionale, la scomparsa di imprese e di soggetti economici insediati unicamente sul territorio regionale. I contributi quindi beneficera­nno con precedenza le attività non plurilocal­izzate, che non hanno sede legale esterna alla Regione e che potrebbero essere più vulnerabil­i e meno resilienti alla crisi socio-economica.

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