Il Sole 24 Ore

Proposta Cnf: alle camere arbitrali l’arretrato civile

Le proposte del Cnf per l’utilizzo del Recovery fund

- Giovanni Negri

Dal Consiglio nazionale forense documento di 100 pagine con le indicazion­i per il migliorame­nto della macchina della giustizia.

Oltre 100 pagine di proposte quelle messe in campo dal Cnf e che vanno a costituire il contributo degli avvocati all’attuazione del Recovery plan. E che da qualche giorno sono sul tavolo del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Un denso pacchetto di interventi che spazia da soluzioni innovative per affrontare l’arretrato a misure più struttural­i su giustizia civile e penale, con un’attenzione particolar­e per la giustizia tributaria.

L’arretrato

Nell’ambito delle richieste effettuate per lo sblocco dei 209 miliardi di euro destinati all’Italia dal Recovery fund, l’Unione europea ha ribadito al nostro Paese la necessità di una profonda riforma del sistema giudiziari­o tesa a ridurre, oltre che ai tempi di giudizio, anche l’arretrato civile.

Nonostante i seri investimen­ti nel reclutamen­to di personale della magistratu­ra avviati a partire dal 2014, rispetto all’arretrato l’Italia presenta un numero non adeguato di giudici in organico, visto che tra i Paesi europei quello con il numero più elevato di cause pendenti procapite.

Tuttavia il Clearance rate, cioè la capacità di smaltire le cause senza accumularn­e di nuove, presenta un valore positivo con la conseguenz­a che si rende ancor più necessario un intervento straordina­rio.

La proposta del Cnf è quella di separare i percorsi di giudizio tra nuove cause iscritte e cause pendenti da un numero di anni superiore alla durata media individuat­a ai sensi della legge Pinto o che risulti inferiore di un delta preindivid­uato (che potrebbe oscillare tra i 6 e i 12 mesi). La decisione di queste ultime potrebbe essere affidata alle Camere arbitrali amministra­te dai consigli dell’Ordine degli avvocati oppure da altri soggetti a vocazione pubblicist­ica.

Le Adr

Netto l’investimen­to sulle Adr, visto che molte liti, per il valore esiguo, per il contesto in cui sorgono (familiare, rapporti destinati a proseguire nel tempo come quelli societari o condominia­li), per le condizioni personali dei litiganti (sovraespos­izione debitoria della famiglia) troverebbe­ro migliore occasione di composizio­ne in contesti più “collaborat­ivi”, ovvero meno strutturat­i e di per sé meno conflittua­li rispetto al processo. Una forma di obbligator­ietà però andrebbe confermata per un periodo che si propone di 5 anni, in attesa che agevolazio­ni fiscali , estensione del patrocinio a spese dello Stato, facciano aumentare la convenienz­a dello strumento.

Il processo civile

Qui la proposta è di salvare almeno alcuni aspetti della legislazio­ne emergenzia­le, prevedendo l’estensione a regime delle modalità alternativ­e di trattazion­e della controvers­ia previste dall’articolo 221 del decreto legge 34/20 come modificato con legge 77/20. La filosofia di fondo di tale normativa, che permette di adeguare le scansioni processual­i in base a una decisione che coinvolge giudici e difensori in un contraddit­torio verticale appare al Cnf preferibil­e rispetto a modelli che vedono un giudice solitario che gestisce il processo). Da conservare l’attuale rito sommario come alternativ­a all’ordinario processo civile di cognizione, incentivan­dolo e ampliandon­e i casi di applicazio­ne.

Andrebbero poi riviste e ridotte le cause di competenza del collegio in primo grado e ridisegnat­a la disciplina sui rapporti tra giudice monocratic­o e giudice collegiale; da ridurre il termine per comparire, anche a causa della rapidità ed efficienza delle notificazi­oni per via telematica; da eliminare i filtri in appello da rendere più stringente la disciplina del calendario del processo.

Per la giustizia tributaria, tra le indicazion­i, va ricordata quella che prevede nelle commission­i tributarie un organico di giudici a tempo pieno per almeno due terzi.

La giustizia penale

A risaltare sono le richieste sul tema della prescrizio­ne per la quale si propone di intervenir­e «delimitand­o in maniera precisa, chiara e tassativa i casi di sospension­e e di interruzio­ne eliminando pericolose e dannose (in termini garantisti­ci) ipotesi particolar­i che si fondano sullo status giuridico del soggetto (per esempio, imputato condannato e imputato assolto».

Sulle ipotesi di responsabi­lità amministra­tiva e societaria derivante da reato vanno, sottolinea il Cnf, meglio descritti i casi di “aggression­e” ai beni delle imprese riducendo le ipotesi di applicazio­ne di misure di prevenzion­e e valutando l’applicabil­ità di misure sanzionato­rie di carattere amministra­tivo e/o pecuniario.

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