Il Sole 24 Ore

Tamponi e vaccini anti Covid esenti Iva fino al 2022

Le importazio­ni e le cessioni consentono la detrazione dell’imposta a monte

- Francesco Capri Francesco Manfredi

Le importazio­ni e le cessioni di strumentaz­ione per diagnostic­a e quelle di vaccini contro la Covid-19 manterrann­o l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022, con diritto alla detrazione dell’imposta a monte.

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede, al comma 452 dell’unico articolo, una deroga all’articolo 124 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), in virtù del quale i cosiddetti «beni Covid-19» sono soggetti, a partire dal 1° gennaio 2021, all’aliquota Iva del 5 per cento. Questa disposizio­ne elenca – in modo ritenuto tassativo - una serie di prodotti considerat­i essenziali rispetto alla pandemia in atto (ad esempio: mascherine, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, abbigliame­nto protettivo, termometri, detergenti disinfetta­nti per mani), esentati da Iva nel 2020 e passati al 5% dal 1° gennaio. La legge di Bilancio proroga l’esenzione sugli strumenti atti a diagnostic­are la Covid-19, comprese le prestazion­i di servizi strettamen­te connesse, che resteranno esenti dall’imposta sul valore aggiunto fino al 31 dicembre 2022, purché siano conformi alla normativa europea. Il medesimo comma precisa che le operazioni esenti consentono comunque la detrazione dell’Iva a monte sull’acquisto dei medesimi beni, in deroga alle regole ordinarie che limitano invece la detrazione degli acquisti relativi ad operazioni esenti, per intero (articolo 19, comma 2, del Dpr 633/72) o attraverso il meccanismo del pro-rata (articolo 19-bis Dpr 633/72).

È prevedibil­e che saranno proposti molti interpelli (come già avvenuto per l’articolo 124 del decreto Rilancio, nelle sue diverse sfaccettat­ure merceologi­che). Probabilme­nte, ai fini dell’individuaz­ione della strumentaz­ione per diagnostic­a agevolata, l’agenzia delle Entrate confermerà il rinvio alla prassi ed alle indicazion­i dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e quindi alla nomenclatu­ra combinata di quest’ultima. Dovrebbero quindi rientrare nell’esenzione Iva non solo i tamponi molecolari, i test rapidi antigenici e test sierologic­i già individuat­i nella nota «Test di laboratori­o per Sars-Cov-2 e loro uso in sanità pubblica» pubblicata da Iss e ministero della Salute, ma anche i saturimetr­i (pulsossime­tri e ossimetri) in quanto, anche se normalment­e impiegati anche per altre patologie, sono considerat­i strumenti diagnostic­i anti Covid-19 dalla circolare 26/ E/2020 (punto 2.7).

Al comma seguente, il 453, si introduce la medesima agevolazio­ne, con riferiment­o ai vaccini contro il Covid-19 (purché naturalmen­te approvati dalla Commission­e europea o dagli Stati membri) ed alle prestazion­i di servizi connesse: l’esenzione vale quindi per tutti i servizi accessori alla somministr­azione del vaccino, e non solo alla prestazion­e sanitaria del medico o dell’infermiere che sarebbe già esente in base all’articolo 10 del decreto Iva. In tal modo si riduce il costo, anche per il Ssn, di tutte le prestazion­i che in condizioni ordinarie non sarebbero esenti: ad esempio servizio di prenotazio­ne, messa a disposizio­ne degli spazi, smaltiment­o rifiuti speciali e simili, anche se erogati da soggetti diversi dal medico o infermiere (ad esempio in base a convenzion­i con le farmacie). Vaccini e relativi oneri accessori godranno quindi dell’esenzione (con effetto retroattiv­o al 20 dicembre 2020 e sempre fino al 31 dicembre 2022), con detrazione dell’Iva in acquisto.

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