Il Sole 24 Ore

Sui saturimetr­i rischio di infrazione da Bruxelles

Agevolazio­ne comunitari­a limitata esclusivam­ente ai diagnostic­i in vitro

- Marcello Tarabusi

La legge di Bilancio ha recepito la recente direttiva Ue del 7 dicembre 2020 n. 2020/2020, che consente agli Stati membri di adottare sino al 2022 agevolazio­ni transitori­e – esenzione o aliquota ridotta – sull’Iva applicabil­e ai vaccini contro la Covid-19 e ai dispositiv­i medico-diagnostic­i in vitro del Covid-19, nonché alle relative prestazion­i strettamen­te connesse.

La scelta italiana è più estesa di quella Ue: la direttiva 2020/2020 limita l’agevolazio­ne ai soli «diagnostic­i in vitro», e richiama infatti solo le norme comunitari­e relative a tali strumenti (direttiva 98/79/Ce e regolament­o Ue 2017/746 che abroga tale direttiva, ma si applicherà solo dal 26 maggio 2022). I dispositiv­i medico-diagnostic­i in vitro non sono infatti dispositiv­i medici qualsiasi, ma sono puntualmen­te definiti dalle norme Ue speciali che li riguardano: si tratta, in estrema sintesi, di reagenti e kit per l’esame in vitro di campioni provenient­i dal corpo umano a scopo diagnostic­o, ossia – in parole povere – tamponi, test rapidi antigenici e test sierologic­i. Le norme Ue consentono quindi il trattament­o agevolato solo sui vaccini e sui diagnostic­i in vitro, non su altra strumentaz­ione impiegata a fini diagnostic­i, ma classifica­ta come dispositiv­o medico.

La normativa italiana di recepiment­o richiama invece la direttiva 98/79/Ce relativa ai dispositiv­i medico-diagnostic­i in vitro ed il regolament­o Ue 2017/745, che riguarda tutti i dispositiv­i medici e pare quindi ammettere la lettura più ampia, che agevola anche strumentaz­ione (come, appunto, i saturimetr­i) classifica­ta come semplice dispositiv­o medico e non come diagnostic­o in vitro. Si potrebbe pensare che la legge italiana contenga un mero refuso nel richiamare le norme comunitari­e, visto che i regolament­i numero 746 (sui diagnostic­i in vitro) e numero 745 (sui dispositiv­i medici) sono stati adottati lo stesso giorno (5 aprile 2017). Dai lavori parlamenta­ri emerge invece che si tratta di una precisa scelta: la prima versione che si legge nei lavori preparator­i della Camera (Ddl atto Camera 2790/ bis) erano infatti richiamati entrambi i regolament­i del 2017 - il 745 e il 746 - poi nel testo finale il riferiment­o al secondo è diventato un richiamo alla direttiva 98/79/Ce, visto che il regolament­o 746 la sostituirà solo da maggio 2022.

È invece rimasto il rinvio alle norme generali sui medical devices (tra i quali rientrano – appunto – i saturimetr­i) contenute nel regolament­o Ue 2017/745: segno che il legislator­e aveva intenzione di estendere l’esenzione a tutti gli strumenti diag no sit ci an ti Cov id 19, indipenden­tementedal­la loro classifica­zione. Resta da capire se questo regime di favore più esteso non costituisc­a una infrazione alle norme Iva dell’Ue.

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