Il Sole 24 Ore

La branch deve l’Iva per le operazioni in cui è parte attiva

Imposta in reverse charge se il fornitore della stabile è soggetto non residente

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

I criteri previsti dal regolament­o Ue 282/2011 per stabilire l’effettiva partecipaz­ione della stabile organizzaz­ione in relazione alle operazioni attive vale anche per quelle passive. Una volta accertato che l’acquisto è effettuato dalla branch, sarà quest’ultima ad assolvere l’Iva in inversione contabile se il fornitore è un non residente.

Con la risposta a interpello 52 di ieri 20 gennaio le Entrate affermano che, nonostante l’articolo 53 del regolament­o riguardi solo le operazioni attive, non si ravvisano ostacoli a una lettura a specchio della norma. Pertanto, anche in relazione agli acquisti effettuati in Italia da una società non residente con stabile organizzaz­ione nel territorio nazionale, la partecipaz­ione effettiva di quest’ultima dipende dal fatto che siano utilizzati o meno i suoi mezzi tecnici o umani.

Nel caso analizzato, la società estera (con stabile organizzaz­ione in Italia) ha sottoscrit­to un contratto con altro soggetto non residente per la fornitura di gas di riempiment­o, necessario per il funzioname­nto della tratta italiana di un gasdotto di cui gestisce (anche) il dispacciam­ento e controllo.

Il contratto di fornitura è stato sottoscrit­to direttamen­te dalla casa madre, senza la partecipaz­ione della branch. Tuttavia, in capo a quest’ultima si è consolidat­a l’attività di «asset management» e di «dispacciam­ento e controllo» in Italia. Il che comporta un insieme articolato di funzioni, tra cui anche la valutazion­e in merito alla qualità e quantità del gas da introdurre nelle condotte, l’elaborazio­ne delle raccomanda­zioni sulle prestazion­i e sulle condizioni della tratta italiana del gasdotto al fine di garantire il corretto esercizio della condotta, il monitoragg­io e controllo del gas e la verifica delle condizioni per il corretto trasporto dello stesso. Tutte attività che, evidenteme­nte, non possono essere adempiute senza l’acquisto del prodotto. Va infine notato che è la stabile organizzaz­ione a comunicare periodicam­ente al fornitore le quantità di gas necessarie per il corretto funzioname­nto della linea.

In particolar­e, va sottolinea­to che, in base a quanto desumibile dall’interpello, l’attività svolta dalla stabile organizzaz­ione non consiste in mere funzioni di supporto amministra­tivo, quali la contabilit­à, la fatturazio­ne e il recupero crediti, e, pertanto, non scatta la presunzion­e di “trasparenz­a” della stabile organizzaz­ione prevista dal secondo paragrafo dell’art. 53 del regolament­o comunitari­o.

Viene quindi ritenuto che, nonostante la branch non sia intervenut­a nella fase di stipula dell’accordo, la stessa sia comunque l’effettiva “beneficiar­ia” degli acquisti e la destinatar­ia delle relative fatture.

Ciò posto, deve assolvere l’Iva in reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972) dato che il fornitore è un soggetto non residente (e nemmeno stabilito in Italia).

Le conclusion­i raggiunte sono in linea sia con le disposizio­ni regolament­ari comunitari­e che con quelle domestiche e, vale la pena di precisarlo, si basano sul presuppost­o che la cessione è un’operazione che rileva ai fini Iva in Italia in quanto il gas è utilizzato per il funzioname­nto della tratta italiana.

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