La branch deve l’Iva per le operazioni in cui è parte attiva
Imposta in reverse charge se il fornitore della stabile è soggetto non residente
I criteri previsti dal regolamento Ue 282/2011 per stabilire l’effettiva partecipazione della stabile organizzazione in relazione alle operazioni attive vale anche per quelle passive. Una volta accertato che l’acquisto è effettuato dalla branch, sarà quest’ultima ad assolvere l’Iva in inversione contabile se il fornitore è un non residente.
Con la risposta a interpello 52 di ieri 20 gennaio le Entrate affermano che, nonostante l’articolo 53 del regolamento riguardi solo le operazioni attive, non si ravvisano ostacoli a una lettura a specchio della norma. Pertanto, anche in relazione agli acquisti effettuati in Italia da una società non residente con stabile organizzazione nel territorio nazionale, la partecipazione effettiva di quest’ultima dipende dal fatto che siano utilizzati o meno i suoi mezzi tecnici o umani.
Nel caso analizzato, la società estera (con stabile organizzazione in Italia) ha sottoscritto un contratto con altro soggetto non residente per la fornitura di gas di riempimento, necessario per il funzionamento della tratta italiana di un gasdotto di cui gestisce (anche) il dispacciamento e controllo.
Il contratto di fornitura è stato sottoscritto direttamente dalla casa madre, senza la partecipazione della branch. Tuttavia, in capo a quest’ultima si è consolidata l’attività di «asset management» e di «dispacciamento e controllo» in Italia. Il che comporta un insieme articolato di funzioni, tra cui anche la valutazione in merito alla qualità e quantità del gas da introdurre nelle condotte, l’elaborazione delle raccomandazioni sulle prestazioni e sulle condizioni della tratta italiana del gasdotto al fine di garantire il corretto esercizio della condotta, il monitoraggio e controllo del gas e la verifica delle condizioni per il corretto trasporto dello stesso. Tutte attività che, evidentemente, non possono essere adempiute senza l’acquisto del prodotto. Va infine notato che è la stabile organizzazione a comunicare periodicamente al fornitore le quantità di gas necessarie per il corretto funzionamento della linea.
In particolare, va sottolineato che, in base a quanto desumibile dall’interpello, l’attività svolta dalla stabile organizzazione non consiste in mere funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, e, pertanto, non scatta la presunzione di “trasparenza” della stabile organizzazione prevista dal secondo paragrafo dell’art. 53 del regolamento comunitario.
Viene quindi ritenuto che, nonostante la branch non sia intervenuta nella fase di stipula dell’accordo, la stessa sia comunque l’effettiva “beneficiaria” degli acquisti e la destinataria delle relative fatture.
Ciò posto, deve assolvere l’Iva in reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972) dato che il fornitore è un soggetto non residente (e nemmeno stabilito in Italia).
Le conclusioni raggiunte sono in linea sia con le disposizioni regolamentari comunitarie che con quelle domestiche e, vale la pena di precisarlo, si basano sul presupposto che la cessione è un’operazione che rileva ai fini Iva in Italia in quanto il gas è utilizzato per il funzionamento della tratta italiana.