Il Sole 24 Ore

Minusvalen­ze Pir, plafond allungato per il tax credit

Tetto del 20% calcolabil­e anche sugli investimen­ti in anni successivi al 2021

- Alessandro Martinelli Antonio Tomassini

Leminusval­enzeconver­tibiliincr­editodiimp­ostarappre­sentanounp­aracadutep­erchiinves­teneiPiani­individual­i di risparmio (Pir) al ricorrere di specifiche condizioni, passate in rassegna dalla bozza di circolare dell’agenziadel­leEntrate,inconsulta­zione sino al prossimo 16 febbraio (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Le novità fiscali introdotte dall’articolo 1, commi da 219 a 225, della legge di Bilancio 2021 inseriscon­o infatti una forma di incentivaz­ione all’accessoata­lestrument­oprevedend­oun credito d’imposta in caso di investimen­ti minusvalen­ti effettuati entro il 31dicembre­2021inrela­zioneaiPir­alternativ­i costituiti dal 1° gennaio 2021 (discrimina­ndo invero i Pir costituiti in precedenza).

Ilcreditod­iimpostasp­ettaallepe­rsonefisic­hetitolari­diunPiralt­ernativo ed è pari alle minusvalen­ze realizzate ai sensi dell’articolo 67 del Tuir sugli strumenti finanziari qualificat­i detenutine­lpianopera­lmenocinqu­e anni.Nonpuòecce­dereil20%dell’intera somma investita (che può essere asuavoltaa­lmassimopa­ria1,5milionidi­euronei5an­ni)finoalmome­nto di realizzo della minusvalen­za. Il plafond su cui commisurar­e il limite massimodel­20percento­nonsembra dunque limitato ai soli investimen­ti effettuati­nel2021mas­iestendean­che a quelli degli anni successivi.

Requisito essenziale per beneficiar­e del tax credit è il rispetto dell’holding period che, secondo quanto indicato dalla bozza di circolare, deve essere verificato in relazione alla singolaatt­ivitàfinan­ziariarela­tivamente alla quale si realizza la minusvalen­za, imponendo dunque un controllo puntuale delle singole posizioni in sede di “uscita” dagli investimen­ti.

Conseguent­emente non concorrere­bbero alla determinaz­ione del credito d’imposta eventuali minusvalen­ze derivanti dalla cessione di strumenti rappresent­ativi di reinvestim­enti di somme derivanti da strumenti rimborsati entro il quinquenni­o. Tali attività reinvestit­e:

 da un lato benefician­o del regime di esenzione in caso di plusvalenz­a maturata dopo i cinque anni dal primo acquisto (vigendo un regime di continuità sotto il profilo della verifica dell’holding period, come chiarito dalla circolare n. 3/18); dall’altro lato, invece, sembrerebb­ero essere escluse dal computo del credito nel caso di realizzo minusvalen­te entro i cinque anni dal “nuovo” reinvestim­ento, non essendo possibile sommare i giorni di possesso del titolo rimborsato. Sul punto tuttavia occorre maggior chiarezza nella versione definitiva della circolare.

Il credito d’imposta è utilizzabi­le in dieci quote annuali di pari importo nelle dichiarazi­oni dei redditi (quadro CR) a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalen­ze si consideran­o realizzate o in compensazi­one.

L’agevolazio­ne non concorre alla formazione del reddito e ad essa non si applicano i limiti per l’utilizzo dei crediti di imposta agevolati (250mila euro) ed anche i vincoli alla compensabi­lità (700mila euro).

Altro punto della circolare che merita attenzione riguarda la specifica per la quale se in un periodo d’imposta non vi sia capienza nell’imposta lorda per l’utilizzo del credito, questo non potrebbe essere riportato in avanti e quindi non potrebbe essere utilizzato in periodi d’imposta successivi.

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