Il Sole 24 Ore

Runts, priorità ai commercial­isti per il deposito

Richiesta l’iscrizione dei profession­isti alla sezione A dell’Albo

- Maurizio Postal Gabriele Sepio

Commercial­isti in prima linea negli adempiment­i pubblicita­ri presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Peri profession­isti iscritti all’ albo si aprono opportunit­à nell’ambito della riforma a fronte dell’ imminenteo­peratività del Registro( attesa per aprile prossi mo ). Alcune di queste son ostate già illustrate dal Consiglio nazionale deiveda anche Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2020) con riferiment­o alla partecipaz­ione degli stessi nell’ organo di controllo e collegio sindacale degli enti del Terzo settore( Ets). Organismi chesuperam­ento di determinat­e soglie o con modalità automatich­e in relazione al modello giuridico prescelto.

A confermare il ruolo assegnato nel decreto Runtsai dottori commercial­isti vi è anche la circostanz­a che gli stessi rientrano espressame­nte trai soggetti deputati al deposito degli atti relativi agli enti iscritti nel Registro, accanto allegale rappresent­ante dell’ ente o della rete associativ­a( cui l’ ente appartiene) e agli amministra­to riabilitat­i dell’ ente medesimo( articolo 20, comma 2 del Dm 106/20).

Attenzione però ai criteri soggettivi e oggettivi. Come si evince dal decreto Runts, i commercial­isti costituisc­ono l’unica categoria di profession­isti espressame­nte ammessa ad assolvere gli adempiment­i relativi agli Ets, purché nel rispetto dei limiti ivi previsti. Anzitutto,sono richiesti specifici requisiti di profession­alità per lo svolgiment­o dei relativi compiti, dovendogli stessi risultare iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercial­isti. Riprova ne è il fatto che in sede di deposito degli atti, spetterà al commercial­ista indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale nonché gli estremi di iscrizione all’ Ordine nella tabella A( allegato B, paragrafo 3.1 Dm 106/20).

Inoltre, dal punto di vista oggettivo, sono precisatig­li oneri documental­i che gli stessi possono porrei n essere:agli stessi il solo deposito degli atti e non anche quelli diaggiorna­mento dei dati dell’ente, il cui adempiment­o sarà invece demandato allegale rappresent­ante dell’ Ets, abilitati o, in mancanza, ai componenti dell’organo di controllo dell’ente.

Nella sostanza, i commercial­isti potranno depositare invia telematica tutta una serie di atti e informazio­ni ai finidell’ enten el Runts, inno medi quest' ultimo e dietro specifico mandato da parte del legale rappresent­ante dell' ente medesimo. È il caso, ad esempio, della documentaz­ione contabile, vale a dire del bilancio di esercizio (articolo 13 del Cts) e, ove previsto del bilancio sociale (articolo 14 Cts), nonché del rendiconto delle raccolte fondi( articolo 87, comma 6 Cts) che, per gli Ets chenon esercitano la propria attività esclusivam­ente o d' impresa, dovranno essere depositati presso gli uffici del il 30 giugno di ogni anno( articolo 48, co mm a 3 Cts ). Spetterà poi all’ Ufficio competente del Registro, una volta ricevutii documenti, verificare entro 60 giorni la conformità degli stessi con quanto previsto dalle disposizio­ni del tipologia di Ets di riferiment­o.

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