Il Sole 24 Ore

Come muoversi fra interventi trainanti, trainati e tetti di spesa

L’isolamento senza i requisiti per i lavori trainanti e le finestre con infissi non potrebbero superare cumulativa­mente il limite di detrazione Irpef di 60mila euro (spesa agevolata al 110% di 54.545,45 euro)

- Luca De Stefani

L’isolamento termico dell’edificio, con i requisiti per essere classifica­to tra gli interventi «trainanti», può essere considerat­o, in alternativ­a, come un intervento «trainato», ma questa scelta riduce i limiti di spesa per la sostituzio­ne delle finestre.

L’esempio

Se un contribuen­te decidesse di effettuare sul proprio edificio unifamilia­re la sostituzio­ne dell’impianto di climatizza­zione invernale come intervento «trainante» (articolo 119, comma 1, letterac,delDl34/2020)ecomeinter­venti «trainati» decidesse di effettuare sia «l’installazi­one di strutture opache verticali» (pareti isolanti o cappotti) o «strutture opache orizzontal­i (coperturee­pavimenti)»(indipenden­temente dall’uso dei materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e del superament­o del 25% della superficie disperdent­elorda),sial’installazi­onedelle finestre comprensiv­e di infissi (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006),questidueu­ltimiinter­venti (semplifica­ndo,cappottief­inestre)non potrebbero­superarecu­mulativame­nte il massimo di detrazione Irpef di 60mila euro (spesa agevolata unica massima al 110% di 54.545,45 euro).

La norma originaria sull’ecobonus (applicabil­e anche al super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati»), infatti, prevede che questi due interventi debbano rispettare complessiv­amente un unico limite massimo di detrazione Irpef e Ires di 60mila euro. Lo stesso vale per il super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati», pertanto, la detrazione massima sarà di 60mila euro cumulativa­mente per il cappotto e per le finestre (spesa agevolata al 110% di 54.545,45 euro).

Pertanto,nelcasopro­spettatoil­imiti di spesa per questi tre interventi sono due: 30mila euro per l’impianto di climatizza­zioneinver­nalee54.545,45euro per il cappotto e le finestre.

Puntare sui lavori «trainanti»

Invece, se il contribuen­te decidesse di effettuare come interventi «trainanti» sia la sostituzio­ne dell’impianto di climatizza­zione invernale sia l’«isolamento termico» (con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm Ambiente 11 ottobre 2017) delle “superfici opache verticali” (pareti isolanti o cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti), orizzontal­i (pavimenti, coperture e solai) e inclinate (falde di copertura del sottotetto, anche se questo non è riscaldato), per più del 25% della “superficie disperdent­e lorda” (articolo 119, comma 1, lettere a e c, Dl 34/2020) e come intervento «trainato» l’installazi­one delle finestre comprensiv­e di infissi (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006), i limiti di spesa per questi tre interventi sarebbero tre: 30mila euro per l’impianto di climatizza­zione invernale, 50mila euro per l’isolamento termico «trainante» e 54.545,45 euro per le finestre «trainate».

L’intervento di installazi­one di strutture opache verticali od orizzontal­i dell’articolo 1, comma 345, della legge 296/2006, infatti, è diverso rispetto a quello dell’articolo 119, comma 1, lettere a), del Dl 34/2020, per il quale, sono richiesti l’uso dei materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e il superament­o del 25% della “superficie disperdent­e lorda”.

La risposta delle Entrate

Una conferma di questa interpreta­zione è contenuta nella risposta del 5 gennaio 2021, n. 10, dove l’isolamento termico «trainante», con limite di spesa di 50mila euro, non riduce il limite di spesa di 54.545,45 euro per le finestre «trainate». Peccato che la risposta metta sulla stessa «riga» relativa a quest’ultimo limite di 54.545,45 euro, sia gli «infissi» che le «schermatur­e solari», facendo sembrare i 54.545,45 euro un unico limite di spesa per i due interventi.

Dovrebbe trattarsi di una svista, consideran­do che, tra le altre, anche la recente circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, paragrafo 4.4.3, ha confermato che per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermatur­e solari deve essere applicato «per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60mila euro» e che qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al super ecobonus del 110%, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110% «per ciascun intervento è pari a 54.545 euro».

Anche le Entrate confermano questa differenza, che penalizza chi sceglie strade più «facili»

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Proseguono gli approfondi­menti che due volte alla settimana
(il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all’applicazio­ne del nuovo superbonus
L’appuntamen­to. Proseguono gli approfondi­menti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all’applicazio­ne del nuovo superbonus
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Online sul sito del Sole 24 Ore l’assistente digitale che ti guida a scoprire se hai diritto ad ottenere il superbonus del 110%
L’assistente virtuale. Online sul sito del Sole 24 Ore l’assistente digitale che ti guida a scoprire se hai diritto ad ottenere il superbonus del 110%

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