Il Sole 24 Ore

Il nuovo prelievo della plastic tax ad alto impatto nei cicli aziendali

Il debutto dal 1° luglio ma occorre fare presto sui provvedime­nti attuativi È dubbio anche l’oggetto del tributo: i Macsi andranno ben identifica­ti

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

La plastic tax è stata prorogata dalla legge di Bilancio al 1° luglio 2021, ma le imprese non possono orientare compiutame­nte i nuovi processi di compliance per mancanza delle necessarie previsioni attuative. Sono infatti ancora molte le incognite che gravano sul tributo, tutt'altro che risolte dalla norma di differimen­to dello scorso dicembre.

La plastic tax è un’imposta di fabbricazi­one e di consumo del tutto nuova, che necessita di un livello di preparazio­ne e adeguament­o elevatissi­mo.

Specialmen­te per le grandi imprese, l'impatto della norma è orizzontal­e su diversi livelli aziendali; è un tema tax, ovviamente, ma anche commercial­e, di budget, di pricing, di acquisti, di compliance, di produzione e, forse soprattutt­o, di sistemi It.

La norma – come la gemella sugar tax – ha un forte livello di devoluzion­e e ora l’agenzia Dogane Monopoli è tenuta ad emanare un provvedime­nto attuativo che per ora non è stato emanato.

Eppure, esso risulta ormai indifferib­ile e non si auspica una sua pubblicazi­one solo a maggio, perché i 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuen­te non sono affatto sufficient­i per implementa­re l’imposta.

I temi aperti sono ancora tantissimi. Tra gli altri, si segnala anzitutto come sia ancora dubbio l'oggetto del tributo, che grava sui manufatti con singolo impiego (Macsi), ossia i prodotti con funzione di contenimen­to, protezione, manipolazi­one o consegna di merci o di prodotti alimentari, compresi gli oggetti che consentono la chiusura, la commercial­izzazione o la presentazi­one dei medesimi Macsi, oltre, purtroppo, ai semilavora­ti e le preforme. Anche se la norma dispone che le Dogane procederan­no «all’identifica­zione dei Macsi in ambito doganale mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatu­ra» e anche se ciò verrà operato, si suppone, con meri codici Taric addizional­i, resta il tema dell’individuaz­ione dei beni eleggibili all’imposta.

Si pensi ai basamenti, espositori, supporti o protezioni di beni. Il quadro si complica se si consideran­o i contributi nazionali (per esempio Conai) o unionali (le nuove risorse proprie Ue), gravanti sugli stessi beni, ancorché con diversi criteri, per i quali è opportuno almeno un coordiname­nto.

La legge di Bilancio 2021 ha demandato alle Dogane di fissare dei criteri di determinaz­ione, anche forfetaria, dei quantitati­vi di Macsi che contengono altre merci introdotti in Italia. Questo dovrebbe aiutare le operazioni estere, ma l’approccio è ancora generico: si pensi al tema dei poliaccopp­iati, dei prodotti misti o dei beni venduti necessaria­mente senza dettaglio sul peso della plastica che va tassata.

Stesso equivoco è generato dalla norma che impone all'autorità l'individuaz­ione «degli strumenti idonei alla certificaz­ione e al tracciamen­to del quantitati­vo di plastica riciclata presente nei Macsi nonché della compostabi­lità degli stessi», senza contare che mancano dettagli sulla plastica riciclata, che potrebbe pure andare esente.

Resta dubbio, altresì, il concetto di cessione quale presuppost­o d'imposta, ovvero se essa sia riferita alla fatturazio­ne o alla consegna dei beni (per esempio Ddt).

È infine atteso anche un provvedime­nto interdiret­toriale Dogane/ Entrate per individuar­e i dati di fatturazio­ne elettronic­a, utili anche per il sistema dei rimborsi, pure da disciplina­re unitamente ai registri che investiran­no fabbricant­i e soggetti obbligati.

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