Il Sole 24 Ore

Carichi del 2000 non riscossi, inesigibil­i nel 2042

Circolare dell’Agenzia L’inesigibil­ità arriva prima per i ruoli più recenti

- Luigi Lovecchio

Le comunicazi­oni di discarico per inesigibil­ità relative ai carichi affidati nel 2000 dovranno essere presentate entro al fine del 2042, e così via con il singolare meccanismo legislativ­o a scalare, per effetto del quale le comunicazi­oni più prossime sono quelle relative ai carichi affidati nel 2018, da presentars­i entro il 2023. In vigenza della sospension­e della riscossion­e, è bloccata la notifica di qualsiasi atto, anche tramite pec, comprese le comunicazi­oni di avvenuto affidament­o del carico recato in accertamen­ti esecutivi.

Eventuali azioni esecutive avviate durante la moratoria devono essere revocate. Sono alcune delle precisazio­ni di maggiore interesse contenute nelle istruzioni interne agli uffici diramate dall’agenzie Entrate riscossion­e .

Colpisce la tabella delle scadenze di presentazi­one delle domande di discarico per inesigibil­ità all’ente creditore. Si tratta sostanzial­mente del rendiconto finale delle attività svolte, all’esito delle quali è stata riscontrat­a l’impossibil­ità di incassare talune delle somme affidate. In virtù della particolar­e disciplina di legge, le annualità più remote sono rendiconta­te a scadenza più lunga, e viceversa. Ne deriva che ad esempio le partite trasmesse nel 2000 dovranno essere verificate, a tale scopo, nel 2042. Sul punto, si ricorda che la Corte costituzio­nale, nella sentenza 51/2019, ha affermato che «resta fermo che una riscossion­e ordinata e tempestiva­mente controllab­ile delle entrate è elemento indefettib­ile di una corretta elaborazio­ne e gestione del bilancio».

In vigenza della moratoria delle attività esecutive, sono bloccate tutte le notifiche, non solo delle cartelle di pagamento. Si pensi ad esempio alle intimazion­i di pagamento, previste nell’articolo 50, Dpr 602/1973, e alle comunicazi­oni di avvenuta trasmissio­ne del carico degli accertamen­ti esecutivi. Eventuali azioni cautelari o esecutive erroneamen­te avviate dovranno essere revocate. Con riferiment­o ai pignoramen­ti degli stipendi, qualora il terzo abbia comunque riversato le quote, occorrerà verificare se si tratta di trattenute già eseguite prima della sospension­e. Qualora si abbiano dei dubbi, si invierà una comunicazi­one al terzo al fine di consentirg­li di chiarire, entro tre giorni, se il versamento è dovuto oppure è sospeso. In quest’ultimo caso, l’Ader restituirà gli importi riscossi. La precisazio­ne è utile anche per gestire le situazioni maturate nei primi 15 giorni di gennaio di quest’anno, in cui era cessata la prima sospension­e e non era ancora iniziata quella disposta con il Dl 3/2021.

In caso di controlli effettuati dagli enti pubblici, in base all’articolo 48bis, Dpr 602/1973, in vigenza della moratoria, si comunicher­à a questi lo sblocco mandato. Di conseguenz­a, viene meno l’inibitoria a rateizzare le somme oggetto di segnalazio­ne, prevista nell’articolo 19, Dpr 602/1973.

Nei riguardi delle istanze di rateazione presentate in fase di sospension­e, la scadenza della prima rata deve essere stabilita al primo mese successivo a quello di cessazione della stessa (oggi, febbraio 2021). Ciò evita di far scadere rate durante la moratoria che dovrebbero poi essere recuperate al termine della stessa, in un’unica soluzione.

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