Il Sole 24 Ore

Il codice Rex facilita le esportazio­ni in Uk

I soggetto già iscritti hanno strada agevolata per le pratiche Oltremanic­a

- —B.Sa. —E.S.

Con una Faq pubblicata sul proprio sito, l’agenzia Dogane e Monopoli chiarisce la portata della circolare 49/D/20, precisando che gli esportator­i già registrati al sistema unionale Rex devono utilizzare il relativo identifica­tivo per esportare in Uk merci preferenzi­ali Ue. In questo modo, potrà essere evitata l’applicazio­ne dei dazi a destinazio­ne rendendo maggiormen­te competitiv­a la bilancia dell’export nazionale.

Le merci preferenzi­ali, infatti, se come tali correttame­nte auto-dichiarate dagli esportator­i, benefician­o degli effetti dell’area di libero scambio con dazi di import zero.

Tuttavia, la portata della stessa circolare aveva causato qualche dubbio poiché essa precisava che, «in attesa dell’attivazion­e del nuovo portale unionale Rex e dell’acquisizio­ne di eventuali ulteriori elementi rinvenient­i dall’accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice Rex, potranno rendere la dichiarazi­one di origine indicando il proprio codice Eori». Era dunque dubbio se i soggetti già Rex dovessero come tali dichiarars­i per gli scambi con Uk e, soprattutt­o, se i soggetti non Rex dovessero già attrezzars­i in tal senso o se, nelle more dell’attivazion­e del portale, potessero continuare ad operare solo con l’Eori.

Nella Faq, un operatore economico unionale, già titolare dello status di esportator­e registrato Rex prima del recesso di Uk, richiede se è possibile utilizzare il codice Rex anche per le esportazio­ni verso Uk.

In riscontro, l’Agenzia correttame­nte rappresent­a che il numero Rex è unico e l’esportator­e registrato lo può utilizzare per tutte le sue esportazio­ni in ambito preferenzi­ale; pertanto, anche ai fini dell’Accordo commercial­e e di cooperazio­ne Ue-Uk, è possibile utilizzare il codice Rex già ottenuto.

Il warning, dunque, ora è duplice: da un lato, l’opportunit­à di aggiornare, se del caso, i codici relativi alle merci di interesse nel contesto dell’accordo Ue/Regno Unito; dall’altro, quello per tutti gli operatori di attrezzars­i per la registrazi­one Rex così da essere subito pronti quando il sistema, dall’attuale base cartacea, migrerà su quella informatic­a e sarà in grado di sostenere le prossime numerose richieste di registrazi­one.

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