Il Sole 24 Ore

Nei comuni colpiti da sisma massimali aumentati del 50%

- Gian Paolo Tosoni

Ilimiti di spesa per il 110% sono aumentati del 50% se relativi agli interventi riguardant­i i fabbricati danneggiat­i dal sisma. La lettera g) del comma 66 della legge di bilancio 2021 proroga il beneficio al 30 giugno 2022, includendo i comuni interessat­i da tutti gli eventi sismici verificati­si dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda che il Dl Agosto aveva previsto l’aumento della detrazione per gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus del 50% per gli interventi di ricostruzi­one riguardant­i i fabbricati danneggiat­i dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al Dl 39/2009 (Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), nonché nel precedente terremoto dell’Abruzzo del 2009, ma fino al 31 dicembre 2020. La lettera g) del comma 66 estende ora le agevolazio­ni a tutti i comuni interessat­i agli eventi sismici verificati­si dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Vi rientrano anche i fabbricati colpiti dal terremoto del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Quanto allo stato di emergenza, l’articolo 57 del Dl Agosto lo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 per il sisma del 2016 e 2017 del centro Italia, ma per questi territori la maggiorazi­one del 50% delle spese per l’ecobonus e sisma bonus è contemplat­a nel comma 4 ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Lo stesso articolo 57 proroga lo stato di emergenza fino a tutto il 2021 per il terremoto del 2018 della provincia di Catania e qui scatta quindi la maggiorazi­one. Poi ci sono i territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto nel 2012, per i quali occorre individuar­e i provvedime­nti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e quindi i relativi comuni. La norma non richiede che lo stato di emergenza sia ancora in corso come invece era stato stabilito per il contributo a fondo perduto in cui doveva essere in atto alla data del 31 gennaio 2020 quando è scoppiata la pandemia .Il contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del Dl 19 maggio 2020 poteva essere richiesto anche in assenza dello scostament­o di fatturato. Per la maggiorazi­one delle spese detraibili al 110% è sufficient­e individuar­e i comuni che nei vari provvedime­nti erano stati destinatar­i dello stato di emergenza. Il nuovo comma 4 quater dell’articolo 119 precisa inoltre che nei comuni colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009, in stato di emergenza, la detrazione sul sisma bonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzi­one. L’individuaz­ione dei fabbricati colpiti e danneggiat­i dal sisma, ancorché non inagibili, devono trovare a nostro parere riscontro presso gli uffici tecnici comunali. Il calcolo della maggiorazi­one dovrebbe funzionare così: in presenza di una ristruttur­azione avente le caratteris­tiche antisismic­he il limite di spesa di 96mila euro diventa 144milae quindi sulla relativa spesa, per la parte che eccede il contributo pubblico, si applica il 110%.

Siccome la maggiorazi­one si applica per tutti gli interventi, compresi quelli trainati, ad esempio per la sostituzio­ne degli infissi si può raggiunger­e la spesa massima di €.81.818 (60.00 . 1,1= 54545 x 1,5).

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