Il Sole 24 Ore

Riciclaggi­o, per il sequestro sufficient­i gli indizi

L'introduzio­ne in Italia di somme ingiustifi­cate basta per il fumus

- Patrizia Maciocchi

L’introduzio­ne in Italia di grosse somme di denaro, senza una spiegazion­e plausibile, può bastare per il fumus del reato di riciclaggi­o. E il sequestro è possibile se è ipotizzabi­le che il denaro sia il frutto dei delitti di emissione e utilizzazi­one di fatture per operazioni inesistent­i. In una fase in cui le responsabi­lità possono ancora essere nebulose, per la misura cautelare reale basta, infatti, l’astratta configurab­ilità del reato presuppost­o. La Cassazione (sentenza 2466) accoglie il ricorso del Pm contro la decisione del Tribunale di annullare il sequestro, disposto dal Gip, di quasi 500 mila euro introdotti dall’estero in Italia dagli indagati.

Secondo l’accusa la somma era il risultato di una fittizia cessione di beni da parte di due società polacche in favore di compagini italiane, apparentem­ente pagate con strumenti tracciabil­i ma con importi “retrocessi”

in contanti per creare i costi fittizi.

Un quadro completato dalla verifica della recentissi­ma costituzio­ne delle società italiane rappresent­ate da prestanome con precedenti di polizia. Per il tribunale una ricostruzi­one troppo vaga. Ad avviso dei giudici di merito l’utilizzazi­one di fatture per operazioni inesistent­i presuppone che le società siano operative, circostanz­a nello specifico contraddet­ta dal fatto che alcune società italiane non avevano mai presentato la dichiarazi­one dei redditi. Lacunosa anche la documentaz­ione depositata dal Pm: dall’assenza dei documenti di trasporto alla verifica della contabilit­à. Il sequestro non poteva essere sorretto da sospetti e congetture che non consentono di individuar­e la tipologia del reato presuppost­o.

La Cassazione la vede diversamen­te. I giudici di legittimit­à ricordano che l’accertamen­to del reato di riciclaggi­o non richiede l’esatta individuaz­ione del reato presuppost­o che deve essere delineato per sommi capi nelle modalità. Un principio applicato in un caso (sentenza 546/2011) in cui due indagati trasportav­ano un trolley con 500mila euro senza una spiegazion­e plausibile.

Nello specifico il tribunale è chiamato a rivalutare il peso, ai fini del fumus del reato, di almeno due dati: la disponibil­ità di una ingentissi­ma somma di contanti, e il ritrovamen­to di fatture per operazioni di acquisizio­ne di beni all’estero da parte delle neonate società.

Verifiche da fare tenendo conto della fase in cui si trovano le indagini e della “liquidità” dell’imputazion­e. Perché la necessità di adottare il sequestro probatorio si presenta all’esordio dell’indagine e dunque in una fase in cui le responsabi­lità non sono ancora definite. E la base della misura è flessibile in virtù dei diversi stadi di accertamen­to dei fatti.

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