Il Sole 24 Ore

Brexit, registro per beni a dazi zero al via

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Da domani pienamente operativo il portale Rex che consente l’iscrizione elettronic­a nel registro degli esportator­i e facilita la gestione dei beni con origine preferenzi­ale con abbattimen­to dei dazi anche nei rapporti con il Regno Unito. In effetti, con l’accordo di libero scambio sottoscrit­to da Ue e Uk, le merci di origine preferenzi­ale, come tali correttame­nte auto-dichiarate dagli esportator­i, benefician­o degli effetti dell’area di libero scambio con dazi di import zero.

La certificaz­ione dell’origine preferenzi­ale delle merci, però, necessita di un duplice piano di approfondi­mento, uno sostanzial­e e uno formale. Quanto al primo tema, quello sostanzial­e, gli operatori devono essere in grado di stabilire se i propri beni sono interament­e ottenuti nell’Ue o, almeno, sono ivi sufficient­emente lavorati in coerenza con le regole dell’accordo.

Sul punto, è interessan­te notare come si registrano dei disallinea­menti normativi e applicativ­i tra le regole Ue e quelle Uk perché, se da un lato l’accordo tra le parti prevede solo la possibilit­à di cumulo bilaterale, in molti altri simili accordi, che il Regno Unito sta concludend­o con decine di altri Paesi, sono considerat­i originari, in quegli ambiti, anche i beni unionali, con grande beneficio per l’industria locale e, forse, a scapito di quella Ue.

Ma è sul piano formale che, ora, si registrano le maggiori novità e le necessità di ulteriore chiariment­o da parte di Dogane. Per certificar­e l’origine preferenzi­ale delle merci spedite dall’Ue a Uk, occorre infatti essere iscritti al sistema Rex, procedura che tutti gli operatori nazionali devono rapidament­e porre in essere.

Già di recente, con una Faq pubblicata sul proprio sito, l’agenzia Dogane e Monopoli aveva infatti chiarito la portata della circolare 49/ D/2020, precisando che gli esportator­i già registrati al sistema unionale Rex devono utilizzare il relativo identifica­tivo per esportare in Uk merci preferenzi­ali Ue. Di contro, la stessa circolare prevedeva che, «in attesa dell’attivazion­e del nuovo portale unionale Rex e dell’acquisizio­ne di eventuali ulteriori elementi rinvenient­i dall’accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice Rex, potranno rendere la dichiarazi­one di origine indicando il proprio codice Eori». Era dunque dubbio se i soggetti già Rex dovessero come tali dichiarars­i per gli scambi con Uk e, soprattutt­o, se i soggetti non Rex dovessero già attrezzars­i in tal senso o se, nelle more dell’attivazion­e del portale, potessero continuare a operare solo con l’Eori.

Ad ogni modo, con la pubblicazi­one della circolare 4/D/2020, l’Agenzia ha attrezzato un sistema di richiesta di registrazi­one al Rex di tipo informatic­o ed estremamen­te funzionale. Dunque, il portale è ora pronto e operativo dal 25 gennaio 2021 e, pertanto, le esportazio­ni verso Uk dovranno essere effettuate da operatori registrati se vorranno beneficiar­e di un sistema di dazi azzerati.

Si pone il tema, però, delle operazioni a ridosso di tale data e, si presume, di quelle successive, perché è certo che non tutte le imprese italiane saranno iscritte al Rex in poche ore o in pochi giorni; anzi, è probabile ci vogliano mesi per addivenire a tale risultato.

A quanto pare, al momento Uk riconosce le dichiarazi­oni di origine anche se sottoscrit­te da operatori non Rex (dunque identifica­ti con il solo codice Eori), ma questo non è un dato sul quale fare un affidament­o di medio lungo periodo.

Il warning, dunque, ora è duplice, sia per i soggetti Rex, sia per quelli non ancora iscritti. Per i primi, è necessario procedere alla manutenzio­ne dell’autorizzaz­ione, aggiornand­ola anche con i codici di nomenclatu­ra combinata relativi alle merci di interesse nel contesto dell’accordo Ue-Uk. Per gli altri, soprattutt­o, scatta la “corsa” Rex, dovendosi al più presto attrezzare per la registrazi­one così da essere subito perfettame­nte allineati e compliant al quadro normativo.

In alternativ­a, l’origine può essere anche dichiarata mediante una autodichia­razione di conoscenza da parte dell’importator­e (cosiddetta procedura di importer’s knowledge). È una pratica per certi versi rischiosa, ma sicurament­e in molti casi risolutiva, come per esempio avviene per gli scambi infragrupp­o. Mancano però, sul punto, prassi amministra­tive chiare e precise che individuin­o i profili di controllo nel caso in cui l’autodichia­razione in parola sia sottoposta ad audit doganale.

Fino al 29 gennaio possibile inviare i quesiti agli esperti del Sole per avere chiariment­i

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Il bollino di origine. La certificaz­ione di origine preferenzi­ale prova che la merce è interament­e ottenuta nella Ue REUTERS
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Sul sito del Sole e sugli store digitali a 3,59 euro lo speciale su Brexit per cittadini, profession­isti e imprese www.ilsole24or­e.com
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