Il Sole 24 Ore

Rinvio dell’ammortamen­to del bene compatibil­e con la vita utile residua

Interpreta­tivo Oic: la norma si può applicare anche solo a singoli cespiti La possibilit­à vale per gli asset materiali e immaterial­i

- Franco Roscini Vitali

La scelta in merito alla quota di ammortamen­ti non contabiliz­zati in bilancio deve essere coerente con le ragioni fornite nella nota integrativ­a. È uno dei chiariment­i contenuti nel documento interpreta­tivo 9, diffuso dall’Oic, l’Organismo italiano di contabilit­à in forma di bozza per la consultazi­one sino al prossimo 10 febbraio.

Il documento rammenta che la norma, contenuta nell’articolo 60 della legge 126/2020 di conversion­e del decreto 104/2020, è inserita nel contesto normativo che introduce misure agevolativ­e dovute alla pandemia.

Bilanci chiusi dopo il 15 agosto

L'ambito applicativ­o riguarda i bilanci chiusi successiva­mente alla data di entrata in vigore del decreto legge 104/2020, ovvero il 15 agosto 2020, in genere i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 e può essere applicata ai beni materiali e immaterial­i.

Tuttavia, la previsione contenuta nell’articolo 60, comma 7bis, con la quale si prevede che la quota di ammortamen­to non contabiliz­zata nel bilancio 2020 è imputata al conto economico dell’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive,prolungand­oquindiilp­iano di ammortamen­to originario di un anno, deve essere compatibil­e con la possibilit­à di estendere la vita utile del bene. Pertanto, nei casi in cui la società conclude che non è possibile allungare la vita utile, la quota di ammortamen­to non contabiliz­zata nel 2020 è spalmata lungo la vita utile residua: questo può accadere, per esempio, quando è parametrat­a a vincoli contrattua­li. In sostanza, l’ammortamen­to è legato alla presenza dell’immobilizz­azione nell’impresa.

Le disposizio­ni del documento si possono applicare ai bilanci consolidat­i redatti dalla capogruppo anche quando non si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio. In tale situazione il bilancio consolidat­o recepisce gli effetti della deroga con riferiment­o alle sole società consolidat­e che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio.

La nota integrativ­a

Conriferim­entoall’informativ­a,lanota integrativ­a deve indicare:

su quali immobilizz­azioni e in quale misuranons­onostatico­ntabilizza­tigli ammortamen­ti; Oleragioni­chehannoin­dottoadavv­alersidell­aderoga;l'impattoeco­nomico e patrimonia­le della deroga.

Restano ferme le altre informazio­ni da fornire nella nota integrativ­a.

OGli esempi pratici

Il pregio del documento è costituito dagli esempi illustrati­vi dai quali si evince chiarament­e che la sospension­e degli ammortamen­ti è legata alla parte “alta” del conto economico, costituita dalla differenza (A-B) tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B).

Un esempio riguarda la situazione di una società che possiede un albergo, rimasto chiuso tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalment­e: la decisione è di non ammortizza­re l’albergo e di ammortizza­re normalment­e gli altri fabbricati. Questo esempio fa capire che la norma si può applicare ad alcuni cespiti, ovvero a quelli che ne possono essere interessat­i: si tratta di identifica­re l’unità elementare di contabiliz­zazione.

Un secondo esempio illustra la situazione di una società che detiene diritti di sfruttamen­to di software con durata contrattua­le di cinque anni, acquistati nel 2019, che decide di avvalersi nel bilancio 2020 della norma in questione: tuttavia, i diritti scadono nel 2023 e, pertanto, i restanti ammortamen­ti devono essere imputati entro tale data, imponendo una rimodulazi­one (=spalmatura) degli stessi.

Un’altra situazione riguarda i beni acquistati nel 2020 per i quali è possibile usufruire della deroga se l’allungamen­to della vita utile è possibile.

Con riferiment­o alle ragioni che inducono ad avvalersi della deroga, un esempio riguarda una società che intende ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (A-B) causata dalla pandemia: pertanto, l’aliquota di ammortamen­to è pari a zero.

Viene anche trattato il caso di una società che intende ridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura parziale, pari a sei mesi, degli stabilimen­ti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamen­to è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabiliz­zare il 50 per cento della stessa per tutte le immobilizz­azioni.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy