Il Sole 24 Ore

Imposta sugli immobili, per la Gran Bretagna vale il costo d’acquisto

- Marco Piazza Chiara Resnati

Per gli immobili situati in Gran Bretagna l’imposta 2021, ossia il valore imponibile ai fini dell’ Ivie, sarà costituito dal costo d’acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno. Non è, infatti, più utilizzabi­le il valore determinat­o ai fini del calcolo della Council Tax.

Questa, secondo quanto confermato dall’agenzia delle Entrate in risposta a uno specifico quesito posto in occasione dell’edizione di Telefisco 2021, sarebbe una delle conseguenz­e fiscali della Brexit.

Come è noto, l’Ivie è l’imposta dovuta sul valore degli immobili detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati (articolo 19, comma 13, del Dl n. 201/2011). Questa imposta, in origine dovuta solo dalle persone fisiche residenti in Italia, a partire dal 1° gennaio 2020 risulta dovuta anche dagli enti non commercial­i e dalle società di persone ed enti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.

L’imposta dovuta è pari allo 0,76% del valore dell’immobile, determinat­o in base al costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto o, in mancanza, in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Tuttavia, per gli immobili situati in Paesi appartenen­ti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantisco­no un adeguato scambio di informazio­ni (ossia, Norvegia, Islanda e Liechtenst­ein), ai fini Ivie è possibile prendere come valore di riferiment­o quello catastale, così come determinat­o e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimen­to di imposte di natura patrimonia­le o reddituale.

Solo in mancanza di questo valore, tornano a essere utilizzabi­li il valore di acquisto o di mercato (articolo 19, comma 15, del Dl numero 201/2011 e punto 4.1 del Provvedime­nto del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 4 giugno 2012).

Secondo i chiariment­i forniti dalla circolare n. 28/E del 2012, in caso di immobili situati nel Regno Unito, il valore da prendere a riferiment­o per determinar­e la base imponibile dell’Ivie doveva essere ricercato nel valore utilizzato ai fini del calcolo della Council Tax (tributo municipale che colpisce le abitazioni di ogni genere nel Regno Unito e che serve a pagare servizi locali quali la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti).

In occasione di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere in merito alla possibilit­à di continuare ad applicare tale previsione a partire dall’anno in corso 2021 (post-Brexit).

L’Agenzia, dopo aver ribadito che dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, ha rilevato che la fuoriuscit­a del Paese dalla Ue comporta, ai fini della determinaz­ione della base imponibile relativa all’immobile su cui è dovuta Ivie, l’applicazio­ne del criterio generale del costo risultante dall’atto di acquisto (o dai contratti da cui risulta il costo complessiv­amente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà) in luogo di quello “catastale”, specificam­ente previsto solo per gli immobili situati in Paesi appartenen­ti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See) che garantisco­no un adeguato scambio di informazio­ni.

La conclusion­e, pertanto, è che dal periodo d’imposta 2021, per gli immobili posseduti nel Regno Unito non potrà più essere utilizzato ai fini Ivie il valore utilizzato per la determinaz­ione della Council Tax, ma si rende applicabil­e il criterio del costo d’acquisto (e, in sua assenza, il valore di mercato).

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