Il Sole 24 Ore

Nuovo codice per le ritenute dell’anno prima

- Barbara Massara

Dal 2021 le ritenute effettuate dopo il termine delle operazioni di conguaglio dell’anno precedente devono essere versate con nuovi codici tributo.

Lo ha comunicato l’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 6/2021, con cui sono stati istituiti i nuovi codici tributo (1066 e 103E, per tutti i redditi esclusi quelli riferiti alla Regione Valle d’Aosta per la quale sono previsti codici specifici) funzionali a distinguer­e in F24 le trattenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e di pensione che si riferiscon­o al periodo d’imposta precedente e che sono state effettuate dopo le operazioni di conguaglio.

Nella premessa del provvedime­nto, l’Agenzia richiama le diverse disposizio­ni in base alle quali il prelievo può proseguire oltre i termini del conguaglio e cioè: l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973 riferito all’incapienza della retribuzio­ne post 28 febbraio;

l’articolo 38, comma 7, del Dl 78/2010 che, per le pensioni fino a 18.000 euro, prevede il versamento in 11 rate del conguaglio superiore a 100 euro;

 l’articolo 2 del Dl 3/2020, che obbliga a trattenere in 8 rate il recupero dell’ulteriore detrazione se di importo superiore a 60 euro.

L’obbligo di utilizzare i nuovi codici tributo è riservato, dalla risoluzion­e, alle trattenute eseguite «dopo il termine di effettuazi­one delle operazioni di conguaglio dell’anno precedente» e poiché, in base all’articolo 23 del Dpr 600/1973, tale termine scade il 28 febbraio, per quanto nella risoluzion­e non sia espressame­nte specificat­o, l’obbligo dovrebbe riguardare i prelievi relativi all’anno precedente effettuati sulle buste paga o sulle pensioni da marzo 2021.

Secondo questa ricostruzi­one, suffragata altresì da quanto ha precisato l’Agenzia nella propria rivista online Fisco Oggi, i nuovi codici dovrebbero essere esposti in F24 solo per versare le ritenute da conguaglio dell’anno precedente a seguito di incapienza della retribuzio­ne secondo l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973 e quelle riferite al conguaglio rateizzato dei trattament­i pensionist­ici dell’articolo 38, comma 7, del Dl 78/2010.

La finalità dell’utilizzo dei nuovi codici tributo sarebbe pertanto quella di distinguer­e tali versamenti da quelli afferenti la restituzio­ne dell’ulteriore detrazione, introdotta dall’articolo 2 del Dl 3/2020, per chi ha redditi oltre 28mila e fino a 40mila euro, che pertanto, sebbene non specificat­o, dovrebbe versarsi con l’ordinario codice tributo 1001.

Va usato in F24 per le trattenute in seguito a retribuzio­ne incapiente dopo il conguaglio di febbraio

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