Il Sole 24 Ore

Le risposte del Mef su Comuni e fiscalità: l’unione di due alloggi non paga l’Imu

Le risposte del ministero dell’Economia ai quesiti sui tributi locali. Imu in primo piano.

- Pasquale Mirto

Il dipartimen­to delle Finanze è intervenut­o a Telefisco 2021 con due interessan­ti risposte in materia di Imu: una riguardant­e l’agevolazio­ne per le abitazioni dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato (introdotta dalla legge di Bilancio 2021); l’altra riguardant­e l’ipotesi di due abitazioni contigue, utilizzate come un’unica abitazione.

I pensionati che vivono all’estero

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) prevede una riduzione del 50% dell’Imu dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzion­e internazio­nale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazi­one diverso dall’Italia.

La nuova agevolazio­ne risulta diversa da quella soppressa e prevista per gli iscritti Aire (anagrafe italiani residenti all’estero). Infatti il dipartimen­to delle Finanze conferma che a differenza dell’articolo 9-bis del Dl 47/2014, in vigore fino al 2019, la normativa non fa più riferiment­o ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, ma «a soggetti non residenti nel territorio dello Stato». Pertanto, lo sconto Imu può trovare applicazio­ne, ad esempio, anche nel caso di immobile posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio italiano – che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzion­e internazio­nale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia.

Dunque, la nuova agevolazio­ne spetta a condizione che il soggetto sia: titolare di pensione maturata in regime di convenzion­e internazio­nale con l’Italia; residente in uno Stato di assicurazi­one diverso dall’Italia. L’immobile deve essere un’abitazione non locata o data in comodato d’uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (quindi non sono contemplat­e tutte le ipotesi di soggettivi­tà passiva).

Va sottolinea­to, infine, che in riferiment­o alla soppressa agevolazio­ne per gli Aire, la Commission­e Ue aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, ritenendo l’aiuto discrimina­torio in favore dei pensionati italiani. A seguito della mancata riproposiz­ione dell’agevolazio­ne nella nuova Imu, la procedura di infrazione è stata chiusa il 30 ottobre 2020.

L’abitazione «doppia» in famiglia

Il secondo caso scrutinato dalle Finanze riguarda due immobili attigui, iscritti in catasto autonomame­nte, di cui uno di proprietà del marito e l’altro della moglie, ma utilizzati come se fossero un’unica abitazione.

In questo caso, è stato ritenuto che l’agevolazio­ne per l’abitazione principale non possa essere riconosciu­ta per entrambe le case, e ciò perché le norme fanno riferiment­o a un singolo immobile iscritto o iscrivibil­e nel catasto edilizio.

Probabilme­nte, il quesito mirava a verificare la possibilit­à di applicare all’Imu quella giurisprud­enza di legittimit­à che per l’Ici aveva riconosciu­to la possibilit­à di considerar­e come un’unica abitazione due immobili contigui. Invero, per l’Imu, esiste già un precedente confermati­vo della tesi ministeria­le, che dà espressame­nte atto dell’impossibil­ità di confermare l’orientamen­to già espresso in materia di Ici (Cassazione, 17015/2019).

La fusione ai fini fiscali

Infine, la precisazio­ne più importante, ovvero la possibilit­à di valorizzar­e la fusione ai fini fiscali. Il Mef richiama la circolare 27/E/2016, con cui l’agenzia delle Entrate ha fornito chiariment­i su accatastam­ento unico e unione di fatto ai fini fiscali (ma si veda anche la nota 15232/2002 dell’ex agenzia del Territorio). Siccome la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo quando i beni da fondere appartengo­no allo stesso soggetto, in presenza di disomogene­ità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti. Tuttavia, precisa l’agenzia del Territorio, è possibile procedere all’accatastam­ento di beni «che di fatto costituisc­ono, dopo i necessari lavori di adeguament­o, una nuova ed unica unità immobiliar­e».

Il Mef conferma quindi che per le abitazioni oggetto di fusione ai soli fini fiscali può applicarsi il regime agevolativ­o Imu previsto per l’abitazione principale, e che entrambe le abitazioni possono ritenersi escluse dall’Imu.

Al contrario, in assenza di fusione fiscale, si verifica l’ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare hanno stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi dello stesso Comune; per cui l’agevolazio­ne spetta a un solo immobile e «sarà onere dei proprietar­i dimostrare in quale dei due immobili il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmen­te e risiedono anagrafica­mente».

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