Il Sole 24 Ore

Occupazion­e del suolo, esonerati gli operatori occasional­i dei mercati

No al canone unico sulle servitù e sanzioni pari al doppio per chi non paga

- Debenedett­o

Gli “spuntisti” dei mercati non devono pagare l’occupazion­e di suolo pubblico fino al 31 marzo 2021 e il nuovo canone unico patrimonia­le non è applicabil­e alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Inoltre in caso di omesso versamento del canone unico si applicano le sanzioni fino al doppio dell’ammontare del canone nonché le sanzioni del codice della strada, escludendo quelle previste dall’articolo 7-bis del Tuel.

Sono queste le principali risposte del dipartimen­to delle Finanze ai quesiti formulati a Telefisco 2021, circa i dubbi emersi in ordine all’applicazio­ne del nuovo canone unico che dal 2021 sostituisc­e l’intero comparto dei tributi “minori” (imposta sulla pubblicità, Tosap, affissioni).

Gli spuntisti

La prima questione affrontata dal Mef riguarda l’esonero dal pagamento della Tosap/Cosap per i «titolari di concession­i o di autorizzaz­ioni concernent­i l’utilizzazi­one del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche», introdotto dall’articolo 181 del Dl 34/2020 per il periodo dal 1° marzo al 15 ottobre 2020, poi riproposto per gli stessi soggetti dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 ma riferito al nuovo canone unico che ha sostituito Tosap/Cosap. Il dubbio riguarda la possibilit­à di estendere l’esonero anche agli assegnatar­i dei posteggi temporanea­mente non occupati (i cosiddetti “spuntisti”).

Il dipartimen­to delle Finanze risponde positivame­nte al quesito, evidenzian­do che in genere gli spuntisti occupano un’area per la quale il tributo o il canone è già assolto dal titolare della concession­e permanente. Anche nel caso delle rotazioni, che prevedono l’utilizzazi­one tramite un’apposita rotazione dell’insieme dei posteggi, l’occupazion­e effettuata dagli spuntisti ha carattere temporaneo e beneficia dell’esonero, trattandos­i di uno spazio occupato da un titolare. Seguendo però il ragionamen­to del Mef si arriverebb­e alla conclusion­e che anche in regime ordinario gli spuntisti non dovrebbero pagare nulla, trattandos­i di un’area soggetta al pagamento dei titolari, almeno nel primo caso descritto.

Le servitù

In ordine al pacchetto di quesiti riguardant­i la disciplina del nuovo canone unico istituito dalla legge 160/2019, che vede attualment­e i comuni alle prese con la procedura di adozione dei regolament­i, il Mef chiarisce in primo luogo che il canone non è applicabil­e alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Il dipartimen­to delle Finanze evidenzia che, diversamen­te dalla Tosap, il comma 819 della legge 160/2019 ricomprend­e nel presuppost­o impositivo le aree appartenen­ti al demanio o al patrimonio indisponib­ile degli enti e degli spazi soprastant­i o sottostant­i il suolo pubblico, senza alcun riferiment­o alle servitù di pubblico passaggio. Non è neppure possibile invocare la dicatio ad patriam poiché la stessa costituisc­e una delle modalità della costituzio­ne della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo richiamo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo. La posizione ministeria­le si pone però in contrasto con quanto previsto dagli schemi di regolament­i proposti dall’Ifel e dall’Anutel.

Gli altri chiariment­i

Altra questione riguarda i rapporti tra Comune e Provincia, in particolar­e se è ipotizzabi­le una condivisio­ne del prelievo sulla pubblicità lungo le strade di competenza della Provincia, soluzione che viene esclusa dal Mef in virtù del chiaro tenore della legge 160/2019.

Sempre sul canone unico, si chiede se in caso di omesso versamento devono essere applicate le sanzioni di cui alla lette rag) eh) del comma 821 oppure se l’ente, in aggiunta alle sanzioni previste dall’articolo 7-bis del Tuel (da 25 a 500 euro), può stabilire una specifica percentual­e sul canone dovuto. Il Mef precisa che in caso di omesso versamento va applicata la sanzione prevista dalla lettera h), ferme restando quelle previste dagli articoli 20 e 23 del codice della strada, ma escludendo la possibilit­à di applicare le sanzioni previste dall’articolo 7-bis del Tuel, trattandos­i di ipotesi residuale applicabil­e “salvo diversa disposizio­ne di legge”.

Infine, si chiede al Mef se il regolament­o comunale sul nuovo canone unico acquisisce efficacia retroattiv­a al 1° gennaio 2021 anche se viene adottato successiva­mente purché entro il termine previsto per l’approvazio­ne del bilancio di previsione. Il Mef conferma la retroattiv­ità, trattandos­i di regolament­o sulle entrate riconducib­ile all’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

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