Il Sole 24 Ore

Assicurazi­oni sul lavoro, ultime istruzioni ai versamenti Inail entro il 16 febbraio

Imprese alla cassa per l’autoliquid­azione entro martedì 16 febbraio È possibile comunicare un calo delle retribuzio­ni per l’anno in corso

- Laqua e Rota Porta

Ultime due settimane alle aziende per prepararsi all’autoliquid­azione Inail: il 16 febbraio scade infatti il termine per versare il premio in un’unica soluzione o per versare la prima rata. Il termine per presentare la dichiarazi­one delle retribuzio­ni effettivam­ente corrispost­e nel 2020 slitta invece al 1°marzo.

Il versamento del premio

Il datore soggetto all’assicurazi­one obbligator­ia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profession­ali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio tramite l’autoliquid­azione. Il procedimen­to consente di determinar­e e versare direttamen­te il premio infortuni e malattie profession­ali, e il premio speciale artigiani.

Sono invece esclusi dall’autoliquid­azione gli altri premi speciali unitari quali, ad esempio, i premi riferiti a alunni-studenti, Rx e sostanze radioattiv­e, frantoi, pescatori, e così via.

Con l’autoliquid­azione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’Inail anche i contributi associativ­i per conto delle associazio­ni di categoria convenzion­ate.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

 calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2021) e il conguaglio (regolazion­e 2020) sulla base delle retribuzio­ni effettive dell’anno precedente;

 conteggiar­e il premio di autoliquid­azione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazion­e, al netto di eventuali riduzioni contributi­ve;

 pagare il premio di autoliquid­azione usando il modello di pagamento unificato F24 o quello di pagamento F24 EP per gli enti pubblici.

Retribuzio­ni in calo

Il datore che presume di erogare nel 2021 un importo di retribuzio­ni inferiore a quello corrispost­o nell’anno precedente –come avviene nelle ipotesi di riduzione programmat­e dell’organico o di previsione di cessazione dell’attività – deve inviare all’Inail, entro il 16 febbraio 2021, la comunicazi­one motivata di riduzione delle retribuzio­ni presunte, usando il servizio online «Riduzione presunto» e indicando le minori retribuzio­ni che prevede appunto di corrispond­ere nel 2021. Questo importo costituisc­e la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso, in sostituzio­ne dell’ammontare delle retribuzio­ni erogate nell’anno precedente (il 2020), salvo i controlli che l’Istituto intenda disporre sulla effettiva sussistenz­a delle motivazion­i addotte, per evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

La dichiarazi­one delle paghe

Entro il 28 febbraio (per quest’anno entro il 1° marzo, visto che il 28 cade di domenica) va presentata la dichiarazi­one delle retribuzio­ni telematica, comprensiv­a dell’eventuale comunicazi­one del pagamento in quattro rate, e della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.

I datori di lavoro titolari di posizioni assicurati­ve territoria­li (Pat) presentano le dichiarazi­oni delle retribuzio­ni esclusivam­ente con i servizi telematici «Alpi online» - che calcola anche il premio dovuto - e «Invio telematico dichiarazi­one salari». Sul sito internet dell’Inail, nel fascicolo aziende, sono disponibil­i per questi soggetti le comunicazi­oni delle basi di calcolo per l’autoliquid­azione 2020/2021, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazion­i.

La chance della reateazion­e

Il premio di autoliquid­azione calcolato può essere pagato in un’unica soluzione, oppure in quattro rate trimestral­i, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazi­one direttamen­te con i servizi telematici: prima rata il 16 febbraio, seconda il 17 maggio, terza il 20 agosto e quarta il 16 novembre. In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, che per il 2021 sono pari allo 0,59 per cento.

La legge di bilancio 2021 (178/2020) ha disposto la sospension­e dei termini relativi agli adempiment­i e ai versamenti dei premi per l’assicurazi­one obbligator­ia, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 per le federazion­i sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazio­ni e società dilettanti­stiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizio­ni sportive che siano in corso, in base al Dpcm del 24 ottobre 2020.

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