Il Sole 24 Ore

Così il nuovo partner mina l’assegno

Alle Sezioni unite la possibilit­à di considerar­e la funzione compensati­va Intanto la Cassazione ribadisce l’estinzione automatica del versamento

- Vaccaro

La revisione dei criteri di attribuzio­ne dell’assegno divorzile con l’abbandono del principio del “tenore di vita” - decisa dalla Cassazione a Sezioni unite con la pronuncia 18287/2018 - ha portato i Supremi giudici, con l’ordinanza interlocut­oria 28995 del 17 dicembre 2020 della Prima Sezione, a considerar­e necessario un nuovo intervento delle Sezioni unite, anche in riferiment­o all’effetto estintivo della convivenza more uxorio sul diritto a percepire un contributo divorzile. Si tratta di un tema sinora sostanzial­mente pacifico, tanto che lo stesso giorno della rimessione alle Sezioni unite la Prima sezione ha depositato un’ordinanza con cui si è allineata all’orientamen­to generale.

I precedenti

I principi di diritto affermati costanteme­nte in tema dalla Cassazione e ribaditi appunto dalla Prima sezione con l’ordinanza 28915 del 17 dicembre 2020 - consentono di affermare come, a oggi, la convivenza di fatto, instaurata dall’ex coniuge, fa cessare, definitiva­mente, il diritto a percepire l’assegno divorzile. L’ordinanza citata, nel ribadire questo concetto richiama espressame­nte le sentenze che nel corso degli anni hanno portato al consolidam­ento del principio, specifican­do come «l’instaurazi­one da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindend­o ogni connession­e con il tenore e il modello di vita, caratteriz­zanti la pregressa fase di convivenza matrimonia­le, fa venire definitiva­mente meno ogni presuppost­o per la riconoscib­ilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitiva­mente escluso».

Questo perché la convivenza instaurata dall’ex coniuge, continua l’ordinanza 28915/2020 della Cassazione «è espression­e di una scelta esistenzia­le, libera e consapevol­e, che si caratteriz­za per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidariet­à post matrimonia­le con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo». Peraltro, l’ordinanza 18111/2017 della Cassazione ha anche precisato come non assuma rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto una volta che questa sia stata intrapresa dall’ex coniuge beneficiar­io dell’assegno.

In buona sostanza si può dunque affermare come la convivenza more uxorio sia causa estintiva del diritto a ottenere l’assegno divorzile e sia di conseguenz­a causa sufficient­e per ottenere, con il necessario giudizio di modifica, la statuizion­e di cessazione dall’obbligo di versare l’assegno.

Verso le Sezioni unite

Sempre il 17 dicembre 2020 la Cassazione ha reso nota una nuova possibilit­à di lettura delle norme di legge. Nei fatti, la Prima sezione civile, con l’ordinanza interlocut­oria 28995, ha osservato che occorre considerar­e la funzione compensati­va dell’assegno divorzile per adattare i criteri della sua attribuzio­ne al nuovo assetto interpreta­tivo inaugurato dalle Sezioni unite con la sentenza 18287 del 2018 impongano.

In particolar­e, si è osservato come sia necessario dare all’assegno divorzile una lettura che riconosca «all’ex coniuge, economicam­ente più debole, un livello reddituale adeguato al contributo fornito all’interno della disciolta comunione, nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge». Secondo tale pronuncia in particolar­e «il principio di autorespon­sabilità destinato a valere in materia» per il nuovo orientamen­to introdotto dalle Sezioni unite con la sentenza 18287/2018 «non può escludere e per intero il diritto all’assegno divorzile là dove il beneficiar­io abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo». Piuttosto, il principio «merita una differente declinazio­ne più vicina alle ragioni della concreta fattispeci­e e in cui si combinano la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazi­one di pregresse posizioni, in quanto, entrambi, esito di consapevol­i e autonome scelte della persona». Si potrebbe quindi ritenere che resti il diritto all’assegno di divorzio nella sua natura compensati­va; e il giudice di merito avrebbe il compito di modulare l’assegno se la convivenza si rivelasse poi migliorati­va per le condizioni economico-patrimonia­li del beneficiar­io.

Alle Sezioni unite, quindi, si chiede di stabilire se, una volta iniziata una convivenza di fatto, il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile si estingua automatica­mente o se, invece, siano possibili altre scelte interpreta­tive che valorizzin­o la funzione compensati­va dell’assegno e il contributo dato dal beneficiar­io al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge.

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