Il Sole 24 Ore

Pacchetti di welfare personaliz­zati saranno più adatti ai nuovi bisogni

- Aldo Bottini Diego Paciello

Anche i sistemi di welfare aziendale dovranno, almeno nel breve termine, adeguarsi alle mutate esigenze dei lavoratori, in seguito all’emergenza sanitaria. La nuova organizzaz­ione del lavoro, per alcune aziende è stata solo una (forte) accelerazi­one dei processi di remotizzaz­ione già in corso; per la maggior parte, invece, è stato un ripensamen­to radicale dell’ organizzaz­ione del lavoro. L’ azienda, intesa come luogofi sic o,èsem prestata pensata come il fulcro anche del benessere dei lavoratori, il cosiddetto wellbeing: di qui la cura degli spazi per renderli più accoglient­i, i benefit quali posti auto e asili nido, la messa a disposizio­ne di palestre e luoghi di interazion­e tra i lavoratori posti all’interno o nelle vicinanze delle sedi aziendali. Lo smartworki­ng potrebbe in parte depotenzia­re l’impatto di tutti gli investimen­ti fatti in questa direzione, così come quello dei benefit legati al commuting, quali auto aziendali in uso promiscuo, abbonament­i al trasporto pubblico e navette aziendali.

Le aziende potrebbero trovarsi quindi nella necessità di impostare sistemidiw­elf are piùpe riferici, quasi di prossimità ai propri lavoratori, e ari vederei budget allocati sui vari benefit.

I sistemi di flexible benefits, che lasciano la possibilit­à ai lavoratori di costruire il proprio pacchetto welfare partendo da un budget predefinit­o, saranno senza dubbio quelli più adeguati a rispondere a tale esigenza. Sebbene alcuni recenti chiariment­i dell’agenzia delle Entrate abbiano limitato la customizza­zione di alcuni servizi di welfare previsti dal legislator­e, la normativa vigente, frutto delle modifiche e delle integrazio­ni dell’ultimo quinquenni­o, permette alle aziende di implementa­re piani di flexible benefits sia sottoscriv­endo un accordo con le rappresent­anze sindacali, sia per decisione unilateral­e, con un regolament­o aziendale. In entrambi i casi, il piano welfare deve prevedere erogazioni a tutta la popolazion­e aziendale o a categorie omogenee di dipendenti, mai ad personam, e può anche avere una finalità incentivan­te-premiale. Le ultime interpreta­zioni dell’ Amministra­zione finanziari­a hanno chiarito che, per poter beneficiar­e della totale esenzione fiscale e contributi­va, un piano welfare premiale può essere erogato, per esempio, per gratificar­e i lavoratori per il raggiungim­ento di un obiettivo aziendale e per fidelizzar­li, non anche quale remunerazi­one della prestazion­e lavorativa del singolo, che non può essere neanche utilizzata come gradiente dell’erogazione tra gli appartenen­ti alla medesima categoria. È stato infine ribadito che il piano welfare non può essere scelto dai beneficiar­i in sostituzio­ne di forme di retribuzio­ne, di qualunque natura, altrimenti imponibili.

L’unico modo per erogare un piano welfare con natura remunerati­va e consentire di far scegliere ai beneficiar­i opere, beni e servizi in alternativ­a al denaro risulta quindi solo la strutturaz­ione di un premio di risultato di ammontare variabile, la cui correspons­ione sia legata a incrementi, misurabili e verificabi­li, di produttivi­tà, redditivit­à, qualità, efficienza e innovazion­e, requisiti previsti dalla legge di Stabilità 2016 e sue successive modifiche.

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