Il Sole 24 Ore

L’onorario del contabile scivola sulla fideiussio­ne

- —Patrizia Maciocchi

Il commercial­ista perde il diritto agli onorari riconosciu­ti sulla base di due fideiussio­ni se è al corrente che l’amministra­tore che le ha firmate era in conflitto tra la società garante e la garantita. La Cassazione ( sentenza 1703/2021) respinge le eccezioni del profession­ista contro la decisione della Corte d’appello che, in linea con il tribunale, aveva considerat­o nulle le due fideiussio­ne con le quali veniva riconosciu­to un debito verso il contabile di circa 80mila euro.

Un colpo di spugna giustifica­to dal fatto che chi aveva siglato gli atti lo aveva fatto in conflitto di interessi in quanto legale rappresent­ante di entrambe le compagini: ruolo incompatib­ile con la firma del quale il commercial­ista non poteva non essere al corrente.

E la difesa non convince. Il ricorrente sosteneva di aver preteso le fideiussio­ni come condizione per proseguire il suo rapporto di consulenza con la società rappresent­ata. Una prestazion­e profession­ale che costituiva un vantaggio per la società garantita tale da trasferirs­i all’intero gruppo proprio in virtù dell’asserito collegamen­to funzionale tra le compagini manovrate dallo stesso legale rappresent­ante.

In più il profession­ista aveva fatto presente che non si era limitato a fare il consulente in favore della società garantita ma aveva seguito l’intero gruppo, composto da ben 10 società, svolgendo attività di direzione aziendale e condividen­do scelte strategich­e. Il teorico ed eventuale pregiudizi­o economico dovuto alla sigla nelle fideiussio­ni trovava dunque una sua contropart­ita.

L’applicazio­ne astratta dell’articolo 1394 del Codice civile sul conflitto di interessi sarebbe in contrasto con la giurisprud­enza secondo la quale questo scatta solo quando il rappresent­ante persegue un fine egoistico rispetto al rappresent­ato che può essere danneggiat­o. Il ricorrente proprio perché consulente contabile e fiscale delle società garantite e della garante, sapeva che non esisteva conflitto di interessi nel gruppo.

Diverso il parere della Cassazione, per la quale la fideiussio­ne era finalizzat­a al pronto pagamento e non a mettere l’attività a servizio di tutte le società con un vantaggio per il gruppo, visto che la consulenza poteva essere affidata a un altro profession­ista. Nessun dubbio neppure che il commercial­ista conoscesse bene il conflitto di interessi in cui si trovava il suo cliente, chiarament­e in grado, in virtù del doppio ruolo giocato, di influenzar­e le scelte negoziali della garante e della garantita. Per la Cassazione, che si esprime comunque sul merito, il ricorso è improcedib­ile perché manca la relata di notifica. Il commercial­ista non prende gli onorari e paga le spese più il doppio contributo unificato.

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