L’onorario del contabile scivola sulla fideiussione
Il commercialista perde il diritto agli onorari riconosciuti sulla base di due fideiussioni se è al corrente che l’amministratore che le ha firmate era in conflitto tra la società garante e la garantita. La Cassazione ( sentenza 1703/2021) respinge le eccezioni del professionista contro la decisione della Corte d’appello che, in linea con il tribunale, aveva considerato nulle le due fideiussione con le quali veniva riconosciuto un debito verso il contabile di circa 80mila euro.
Un colpo di spugna giustificato dal fatto che chi aveva siglato gli atti lo aveva fatto in conflitto di interessi in quanto legale rappresentante di entrambe le compagini: ruolo incompatibile con la firma del quale il commercialista non poteva non essere al corrente.
E la difesa non convince. Il ricorrente sosteneva di aver preteso le fideiussioni come condizione per proseguire il suo rapporto di consulenza con la società rappresentata. Una prestazione professionale che costituiva un vantaggio per la società garantita tale da trasferirsi all’intero gruppo proprio in virtù dell’asserito collegamento funzionale tra le compagini manovrate dallo stesso legale rappresentante.
In più il professionista aveva fatto presente che non si era limitato a fare il consulente in favore della società garantita ma aveva seguito l’intero gruppo, composto da ben 10 società, svolgendo attività di direzione aziendale e condividendo scelte strategiche. Il teorico ed eventuale pregiudizio economico dovuto alla sigla nelle fideiussioni trovava dunque una sua contropartita.
L’applicazione astratta dell’articolo 1394 del Codice civile sul conflitto di interessi sarebbe in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale questo scatta solo quando il rappresentante persegue un fine egoistico rispetto al rappresentato che può essere danneggiato. Il ricorrente proprio perché consulente contabile e fiscale delle società garantite e della garante, sapeva che non esisteva conflitto di interessi nel gruppo.
Diverso il parere della Cassazione, per la quale la fideiussione era finalizzata al pronto pagamento e non a mettere l’attività a servizio di tutte le società con un vantaggio per il gruppo, visto che la consulenza poteva essere affidata a un altro professionista. Nessun dubbio neppure che il commercialista conoscesse bene il conflitto di interessi in cui si trovava il suo cliente, chiaramente in grado, in virtù del doppio ruolo giocato, di influenzare le scelte negoziali della garante e della garantita. Per la Cassazione, che si esprime comunque sul merito, il ricorso è improcedibile perché manca la relata di notifica. Il commercialista non prende gli onorari e paga le spese più il doppio contributo unificato.