Esecuzioni ferme fino al 30 giugno
Il Governo ha deciso di prorogare lo stop delle esecuzioni immobiliari, che durava dal 30 aprile 2020 in virtù del decreto “Cura Italia” e successivi interventi, estendendo il periodo di “tregua” fino, almeno, al prossimo 30 giugno 2021. Ma che cosa significa, nel concreto? E quali casi riguarda? La misura è limitata alle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore. In altre parole, non vale se un soggetto sposta la sua residenza in una casa pignorata, solo per godere di questa sospensione. Nel lasso di tempo che corre dallo scorso aprile a oggi, è possibile che un creditore abbia trascritto il pignoramento di un’abitazione, ma la norma vieta di procedere con tutti gli adempimenti successivi, come ad esempio la stima del bene da parte di un perito, la richiesta di assegnazione da parte del creditore, o la richiesta di liberazione dell’immobile emessa dal custode giudiziario. In via teorica, l’unica possibilità esistente di procedere con la liberazione di un’abitazione principale all’asta, è se questa fosse stata già aggiudicata e liberata prima dell’entrata in vigore del decreto originario, ossia prima del 30 aprile scorso. In questo caso, il giudice potrebbe emettere il decreto di trasferimento e il delegato procedere alla sua registrazione. Secondo un'analisi di Reviva, nel corso del 2020 il 36% di tutti gli immobili finiti in asta (circa 34.300) rientrava nella categoria “abitazione principale”, dunque sono stati sottoposti allo stop forzato.