Cancellazione dei debiti: nei tribunali il primo test
Secondo i giudici di Forlì la liquidazione va estesa anche ai soci non aderenti Se la banca concede prestiti senza valutare l’affidabilità il debitore non ha colpe
Con le nuove norme sul sovraindebitamento introdotte dall’articolo 14ter del Dl Ristori (decreto 137/2020) come modificato dalla legge di conversione, la liquidazione chiesta da una società di persone ai fini dell’esdebitazione (cancellazione dei debiti) si estende a tutti i soci, compresi quelli che non avevano aderito personalmente alla procedura. Lo ha stabilito il tribunale di Forlì in una delle prime pronunce (7 gennaio 2021) che hanno dato applicazione alle modifiche della legge 3/2012 in vigore dal 25 dicembre scorso. Sempre in base alle nuove norme il tribunale ha anche ammesso la falcidia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione anche nelle proposte di accordo e di piano del consumatore.
Negli ultimi mesi, altri tribunali avevano comunque anticipato alcune novità previste dalla riforma fornendo utili soluzioni interpretative utili.
L’estensione ai soci
Il tribunale si è espresso su una procedura in corso (ribadendo il fatto che le nuove norme si applicano anche alle procedure già avviate), in cui uno dei soci non aveva fatto ricorso al sovraindebitamento.
L’articolo 14 ter stabilisce infatti che la liquidazione dei beni della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In altri termini, quando una società decide di attivare la procedura di liquidazione dei beni, tale liquidazione si estende all’intero patrimonio di tutti i soci illimitatamente responsabili a causa dell’efficacia esdebitatoria della liquidazione stessa.
In una procedura che dovesse iniziare oggi, apparirebbe però preferibile per i nuovi soci utilizzare la strada dell’accordo con i creditori che permetterebbe l’esdebitazione di società e soci ma in un contesto di continuità aziendale. Una possibilità non percorribile prima della riforma.
Il Tribunale applica poi anche un’altra novità della riforma; l’ammissibilità della falcidia dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione anche nelle proposte di accordo e di piano del consumatore, avallando, quindi, la prevalenza della procedura concorsuale e del principio del rispetto della par condicio creditorum rispetto alle iniziative individuali. Un’interpretazione “anticipata” da alcuni tribunali (ma non da altri) e che ora, alla luce della riforma, diventa pacifica.
La meritevolezza
Uno degli aspetti toccati dalla riforma è quello della valutazione relativa alla meritevolezza del debitore funzionale all’accesso alla procedura. Il tribunale deve infatti valutare se i debiti sono stati assunti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere o senza determinare colposamente il sovraindebitamento. La riforma, per ridurre i margini di discrezionalità dei giudici che avevano espresso orientamenti molto differenti ha chiarito che il debitore non è meritevole solo se «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».
Il tribunale di Napoli con una pronuncia, precedente alla riforma ma in perfetta sintonia il suo contenuto (decreto del 27 ottobre 2020), ha affermato che esiste uno specifico obbligo del finanziatore bancario di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento che andrebbe negato se non può essere onorato.
Il tribunale ha quindi ritenuto che all’origine della situazione di sovraindebitamento ci fosse il comportamento dell’intermediario bancario che aveva finanziato e continuato a finanziare il consumatore in violazione della regole del Testo unico bancario che gli avrebbero imposto il contrario.
Non ricorrevano quindi i presupposti per ritenere il debitore non meritevole di accedere alla procedura.
Utilizzo dello stipendio
Il tribunale di Ancona (con la pronuncia del 6 ottobre 2020) si è espresso in merito all’ammissibilità a una procedura di liquidazione del patrimonio di un debitore privo di beni mobili ed immobili registrati ma che offriva in pagamento ai creditori una parte della propria retribuzione ammettendo che l’attivo di liquidazione da distribuite ai creditori sarebbe stato quindi costituito da quota parte dello stipendio mensile.
Il tribunale, sottolineando che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, ha affermato che la legge, laddove prevede che tra i beni esclusi dalla liquidazione, oltre a quelli impignorabili, vi sia lo stipendio, stabilisce che tale esclusione operi neii limiti di quanto occorra per il mantenimento della famiglia.
Secondo il Tribunale di Ancona il creditore può quindi di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, anche in assenza di beni mobili o immobili registrati, mettendo a disposizione della massa solo i crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro nel limite della pignorabilità.