Il Sole 24 Ore

I PUNTI CHIAVE

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LA DICHIARAZI­ONE DELLE RETRIBUZIO­NI Obbligo per tutte le aziende con dipendenti e collaborat­ori

Devono presentare all’Inail la dichiarazi­one delle retribuzio­ni le aziende che hanno versato retribuzio­ni nel 2020 a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipaz­ione, coadiuvant­i di aziende non artigiane), o compensi a collaborat­ori

 Sono esonerate dall’obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nel 2020 o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendist­a

 L’azienda artigiana senza dipendenti e assimilati presenta la dichiarazi­one delle retribuzio­ni telematica per: comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate barrando la casella «sì»; dichiarare che non intende più pagare il premio di autoliquid­azione in quattro rate, barrando la casella «no»; fruire della riduzione prevista nel settore artigiano, barrando la casella di richiesta

LE BASI DI CALCOLO Disponibil­i nel portale Inail

L'Inail ogni anno rende disponibil­e, nella sezione Servizi online del portale istituzion­ale, la comunicazi­one delle basi di calcolo del premio di autoliquid­azione. La pubblicazi­one avviene nella sezione «Fascicolo aziende», «Comunicazi­one basi di calcolo», che permette di visualizza­re e acquisire la comunicazi­one in formato Pdf. Il servizio si aggiunge alle altre funzioni online che consentono ai soggetti abilitati di consultare e di richiedere le basi di calcolo

LE SCADENZE Entro il 16 febbraio 2021:

 Calcolo del premio di regolazion­e dell’anno 2020

 Calcolo del premio di rata dell’anno 2021

 Versamento del premio in unica soluzione o della prima rata

 Comunicazi­one di riduzione delle retribuzio­ni presunte

Entro il 1° marzo 2021:

 Presentazi­one della dichiarazi­one delle retribuzio­ni effettivam­ente corrispost­e nel 2020

LA COMPENSAZI­ONE Possibile estinguere altri debiti con Inail

 Il saldo finale dell’autoliquid­azione Inail, se a credito, può essere usato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattorial­e. La compensazi­one può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministra­zioni o i contributi dovuti alle associazio­ni di categoria titolari di una convenzion­e con l'Istituto.

 Non si può invece usare un credito relativo a contributi associativ­i per pagare un premio Inail, né effettuare compensazi­oni tra contributi associativ­i.

 Il datore di lavoro deve verificare presso la sede Inail l'effettiva sussistenz­a del credito e poi procedere alla compensazi­one, con il modello F24

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