I PUNTI CHIAVE
LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI Obbligo per tutte le aziende con dipendenti e collaboratori
Devono presentare all’Inail la dichiarazione delle retribuzioni le aziende che hanno versato retribuzioni nel 2020 a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane), o compensi a collaboratori
Sono esonerate dall’obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nel 2020 o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista
L’azienda artigiana senza dipendenti e assimilati presenta la dichiarazione delle retribuzioni telematica per: comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate barrando la casella «sì»; dichiarare che non intende più pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate, barrando la casella «no»; fruire della riduzione prevista nel settore artigiano, barrando la casella di richiesta
LE BASI DI CALCOLO Disponibili nel portale Inail
L'Inail ogni anno rende disponibile, nella sezione Servizi online del portale istituzionale, la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione. La pubblicazione avviene nella sezione «Fascicolo aziende», «Comunicazione basi di calcolo», che permette di visualizzare e acquisire la comunicazione in formato Pdf. Il servizio si aggiunge alle altre funzioni online che consentono ai soggetti abilitati di consultare e di richiedere le basi di calcolo
LE SCADENZE Entro il 16 febbraio 2021:
Calcolo del premio di regolazione dell’anno 2020
Calcolo del premio di rata dell’anno 2021
Versamento del premio in unica soluzione o della prima rata
Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte
Entro il 1° marzo 2021:
Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2020
LA COMPENSAZIONE Possibile estinguere altri debiti con Inail
Il saldo finale dell’autoliquidazione Inail, se a credito, può essere usato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di una convenzione con l'Istituto.
Non si può invece usare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.
Il datore di lavoro deve verificare presso la sede Inail l'effettiva sussistenza del credito e poi procedere alla compensazione, con il modello F24