Il Sole 24 Ore

I sindaci sono responsabi­li per le imposte non pagate

I componenti del collegio possono essere sottoposti ad azione per «mala gestio»

- Giovanbatt­ista Tona

Non solo gli amministra­tori delle società che non pagano imposte e contributi rispondono di mala gestio in caso di fallimento della società. Anche i componenti del collegio sindacale, che non hanno vigilato e sono rimasti inerti dinanzi al loro comportame­nto, possono essere citati dalla curatela fallimenta­re con l’azione di responsabi­lità prevista dall’articolo 146 della legge fallimenta­re per rispondere del danno provocato ai creditori.

Questo emerge dalla sentenza del Tribunale delle imprese di Milano dell’8 ottobre del 2020.

I giudici ambrosiani si erano già occupati della responsabi­lità degli amministra­tori delle società fallite che disattendo­no gli obblighi fiscali in una sentenza del 13 marzo 2020 (vedi il Sole 24 ore del 25 maggio 2020) e vi avevano ravvisato un’ipotesi di inosservan­za dei loro doveri gestori.

In quella decisione, applicando l’articolo 2746 comma 1 del Codice civile, gli amministra­tori vennero condannati a rispondere dei danni procurati alla società a causa del mancato versamento delle imposte e il risarcimen­to fu commisurat­o alle sanzioni, interessi ed aggi conseguent­i all’inadempime­nto.

Anche in questa nuova vicenda il curatore fallimenta­re ha citato in giudizio gli amministra­tori ma ha esteso l’azione di responsabi­lità ai sindaci.

Nella ricostruzi­one delle cause del dissesto della società era emerso gli amministra­tori avevano sistematic­amente omesso il pagamento sia dei tributi sia dei contributi previdenzi­ali per circa sette anni, prima sentenza di fallimento.

Questa prassi nasceva da una stabile scelta gestionale e non da eccezional­i e momentanee indisponib­ilità della società. Anzi risultava che nel corso degli anni più volte erano state presentate istanze di rateizzazi­one che venivano adempiute solo per le prime scadenze e poi abbandonat­e, con una tattica in tutta evidenza finalizzat­a ad allontanar­e nel tempo la reazione dell’Agenzia delle entrate.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che tale condotta aveva violato uno dei principali doveri di corretta gestione della società previsti dall’articolo 2392 del Codice civile e aveva causato vari danni anche ai creditori sociali. Al di là dell’utilizzo alternativ­o delle somme che sarebbero dovute servire a pagare tasse e oneri previdenzi­ali, sulla massa attiva del fallimento ora gravavano anche sanzioni amministra­tive, interessi, aggi e spese di accertamen­to.

I componenti del collegio sindacale dovevano considerar­si responsabi­li in solido di tali pregiudizi per concorso omissivo nell’illecito degli amministra­tori.

Secondo l’articolo 2403 del Codice civile, compito principale dell’organo di controllo è di verificare che gli amministra­tori compiano scelte gestorie corrette. I sindaci pertanto rispondono dell’inosservan­za del loro dovere di vigilanza, che non si può esaurire nell’espletamen­to formale delle attività specificat­e dalla legge, ma deve consistere nel rilevare le violazioni di legge e nell’adottare le iniziative più consone e opportune per reagire all’accertamen­to di atti gestori illegittim­i e dannosi.

Nel contenzios­o risolto dai giudici milanesi era emerso che di anno in anno in ogni sua riunione il collegio sindacale riscontrav­a il mancato adempiment­o degli obblighi della società verso Erario e istituti di previdenza e, dinanzi al progressiv­o accrescers­i di tali debiti, si limitava a formulare una dichiarazi­one di invito agli amministra­tori ad individuar­e una soluzione, se del caso mediante pagamenti rateizzati. Nonostante la sistematic­ità delle violazioni dei doveri degli amministra­tori i sindaci non avviavano attività ispettive, non convocavan­o l’assemblea per denunciare le gravi anomalie nella gestione, non promuoveva­no il procedimen­to previsto dall’articolo 2409 del codice civile per denunciare al tribunale il protrarsi delle irregolari­tà.

Poiché un loro intervento attivo avrebbe quantomeno impedito il protrarsi delle condotte dannose degli amministra­tori, i sindaci sono stati condannati in solido con loro a risarcire i danni procurati all’attivo del fallimento.

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