Interpretazione sfavorevole retroattiva se è prevedibile
Non basta il contrasto tra le corti per escludere l’applicazione al passato
L’applicazione retroattiva di un’interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole è consentita quando il risultato interpretativo deteriore sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto di reato. È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Cassazione, da ultimo con le sentenze 37524 della Quinta sezione penale depositata il 28 dicembre 2020 e 1731 della Terza sezione depositata il 15 gennaio scorso.
Reati informatici
Con la sentenza 37524/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva, tra le altre cose, confermato la condanna per accesso abusivo a un sistema informatico inflitta in primo grado nei confronti di un ispettore della Polizia di Stato. Quest’ultimo era accusato di essersi indebitamente introdotto nel sistema informatico e telematico in uso al ministero dell’Interno per effettuare ricerche su eventuali procedimenti penali a suo carico.
Il ricorrente aveva evidenziato come l’accesso al sistema informatico del Viminale fosse intervenuto prima che le Sezioni unite, con la sentenza 41210 del 2017, ribadissero il principio in base al quale la fattispecie prevista dall’articolo 615-ter del Codice penale è integrata ogni qualvolta il soggetto, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni impartite dal titolare del sistema informatico o telematico protetto, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni diverse rispetto a quelle per le quali gli sia stata attribuita la facoltà di accesso.
Prima della pronuncia delle Sezioni unite, infatti, parte della giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto insussistente il reato di accesso abusivo nel caso in cui l’agente fosse risultato in possesso delle credenziali per accedere alle informazioni contenute nel sistema protetto.
Dal momento che le condotte oggetto di imputazione erano state commesse quando ancora vi era un contrasto interpretativo sulla portata della norma incriminatrice, la difesa aveva quindi posto un tema di imprevedibilità dell’overruling giurisprudenziale, lamentando la violazione del principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione e dall’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Ma la Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, distinguendo l’overruling giurisprudenziale oggettivamente imprevedibile, che si registra quando il mutamento concerne un orientamento fino a quel momento pacifico e consolidato, dalle ipotesi di mutamento fisiologico, oggettivamente prevedibile, degli indirizzi interpretativi della Suprema corte.
È soltanto la prima tipologia di revirement a essere insuscettibile di applicazione retroattiva.
La Cassazione ha quindi ritenuto immune da censure l’applicazione retroattiva dell’interpretazione estensiva della fattispecie prevista dall’articolo 615-ter del Codice penale, dato che, al momento della commissione del fatto, l’integrazione degli estremi del reato di accesso abusivo a un sistema informatico era ragionevolmente prevedibile.
Giudizio abbreviato e notifiche
La Cassazione è poi tornata sull’argomento con la sentenza 1731/2021. A sollecitarne l’intervento, questa volta, è stato un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Trento aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’impugnazione proposta contro una condanna per reati tributari emessa all’esito del giudizio abbreviato.
Il ricorrente aveva censurato quella decisione, evidenziando come al momento del deposito dell’atto di appello un orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva ancora operante l’obbligo di notificare all’imputato non comparso l’estratto della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, con conseguente decorrenza dei termini per l’impugnazione dalla notifica dell’avviso di deposito. La circostanza che, nel 2019, con la sentenza 698, le Sezioni unite avessero chiarito che, a seguito dell’abrogazione dell’istituto della contumacia, quella notifica non fosse più necessaria rappresentava - a detta del ricorrente - un’ipotesi di overruling, con conseguente irretroattività dell’interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole.
Anche in questo caso, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Lungi dal costituire una novità ragionevolmente imprevedibile, la decisione delle Sezioni unite si poneva infatti nel solco di un corposo e prevalente orientamento giurisprudenziale: era pertanto onere della parte seguire l’indirizzo più restrittivo per non incorrere nella decadenza dal termine per proporre impugnazione.