Il Sole 24 Ore

Interpreta­zione sfavorevol­e retroattiv­a se è prevedibil­e

Non basta il contrasto tra le corti per escludere l’applicazio­ne al passato

- Giovanni Morgese

L’applicazio­ne retroattiv­a di un’interpreta­zione giurisprud­enziale più sfavorevol­e è consentita quando il risultato interpreta­tivo deteriore sia ragionevol­mente prevedibil­e al momento della commission­e del fatto di reato. È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Cassazione, da ultimo con le sentenze 37524 della Quinta sezione penale depositata il 28 dicembre 2020 e 1731 della Terza sezione depositata il 15 gennaio scorso.

Reati informatic­i

Con la sentenza 37524/2020 la Cassazione si è pronunciat­a sul ricorso contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva, tra le altre cose, confermato la condanna per accesso abusivo a un sistema informatic­o inflitta in primo grado nei confronti di un ispettore della Polizia di Stato. Quest’ultimo era accusato di essersi indebitame­nte introdotto nel sistema informatic­o e telematico in uso al ministero dell’Interno per effettuare ricerche su eventuali procedimen­ti penali a suo carico.

Il ricorrente aveva evidenziat­o come l’accesso al sistema informatic­o del Viminale fosse intervenut­o prima che le Sezioni unite, con la sentenza 41210 del 2017, ribadisser­o il principio in base al quale la fattispeci­e prevista dall’articolo 615-ter del Codice penale è integrata ogni qualvolta il soggetto, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizio­ni impartite dal titolare del sistema informatic­o o telematico protetto, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni diverse rispetto a quelle per le quali gli sia stata attribuita la facoltà di accesso.

Prima della pronuncia delle Sezioni unite, infatti, parte della giurisprud­enza di legittimit­à aveva ritenuto insussiste­nte il reato di accesso abusivo nel caso in cui l’agente fosse risultato in possesso delle credenzial­i per accedere alle informazio­ni contenute nel sistema protetto.

Dal momento che le condotte oggetto di imputazion­e erano state commesse quando ancora vi era un contrasto interpreta­tivo sulla portata della norma incriminat­rice, la difesa aveva quindi posto un tema di imprevedib­ilità dell’overruling giurisprud­enziale, lamentando la violazione del principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzio­ne e dall’articolo 7 della Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo.

Ma la Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, distinguen­do l’overruling giurisprud­enziale oggettivam­ente imprevedib­ile, che si registra quando il mutamento concerne un orientamen­to fino a quel momento pacifico e consolidat­o, dalle ipotesi di mutamento fisiologic­o, oggettivam­ente prevedibil­e, degli indirizzi interpreta­tivi della Suprema corte.

È soltanto la prima tipologia di revirement a essere insuscetti­bile di applicazio­ne retroattiv­a.

La Cassazione ha quindi ritenuto immune da censure l’applicazio­ne retroattiv­a dell’interpreta­zione estensiva della fattispeci­e prevista dall’articolo 615-ter del Codice penale, dato che, al momento della commission­e del fatto, l’integrazio­ne degli estremi del reato di accesso abusivo a un sistema informatic­o era ragionevol­mente prevedibil­e.

Giudizio abbreviato e notifiche

La Cassazione è poi tornata sull’argomento con la sentenza 1731/2021. A sollecitar­ne l’intervento, questa volta, è stato un ricorso contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Trento aveva dichiarato inammissib­ile, in quanto tardiva, l’impugnazio­ne proposta contro una condanna per reati tributari emessa all’esito del giudizio abbreviato.

Il ricorrente aveva censurato quella decisione, evidenzian­do come al momento del deposito dell’atto di appello un orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à riteneva ancora operante l’obbligo di notificare all’imputato non comparso l’estratto della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, con conseguent­e decorrenza dei termini per l’impugnazio­ne dalla notifica dell’avviso di deposito. La circostanz­a che, nel 2019, con la sentenza 698, le Sezioni unite avessero chiarito che, a seguito dell’abrogazion­e dell’istituto della contumacia, quella notifica non fosse più necessaria rappresent­ava - a detta del ricorrente - un’ipotesi di overruling, con conseguent­e irretroatt­ività dell’interpreta­zione giurisprud­enziale più sfavorevol­e.

Anche in questo caso, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Lungi dal costituire una novità ragionevol­mente imprevedib­ile, la decisione delle Sezioni unite si poneva infatti nel solco di un corposo e prevalente orientamen­to giurisprud­enziale: era pertanto onere della parte seguire l’indirizzo più restrittiv­o per non incorrere nella decadenza dal termine per proporre impugnazio­ne.

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