Il dipendente assunto part time al 50% può svolgere un’attività libero professionale
Un dipendente geometra di un ente locale (Comune), con contratto a tempo parziale (50 per cento) e indeterminato, può contemporaneamente (fuori dagli orari d’ufficio) svolgere l’attività libero–professionale (in qualità di socio di una associazione tra professionisti, dotata di partita Iva, costituita in base all’articolo 1 della legge 1815/1939)? Oppure è tenuto, in ogni caso, a farsi autorizzare per ciascun incarico (anche se conferito da enti pubblici diversi da quello di cui è dipendente) dal dirigente dell’ente di appartenenza?
Nel caso non fosse necessaria l’autorizzazione del dirigente, il geometra è comunque tenuto, per ciascun incarico, a informare l’ente di appartenenza?
R.S. - SALERNO
Il rapporto di lavoro di pubblico impiego soggiace a una specifica disciplina delle incompatibilità con altre attività lavorative e professionali in genere, secondo quanto disposto dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) che, a sua volta, richiama gli articoli 60 e seguenti del Dpr 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato). In particolare, secondo l’articolo 60 di tale Testo unico, «l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente». Tale divieto, in base al successivo articolo 61, «non si applica nei casi di società cooperative». Tuttavia, come previsto dall’articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 662/1996, le limitazioni citate non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
Pertanto, e nei limiti indicati, è possibile prestare due attività lavorative, una alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico e l’altra quale libero professionista, anche in qualità di socio di associazione professionale. Stante tuttavia il disposto dell’articolo 92, comma 1, del Dlgs 267/2000, quando l’incarico professionale proviene da un ente pubblico (anche se diverso dall’ente datore di lavoro) si ritiene necessaria l’autorizzazione dell’ente pubblico di appartenenza, anche in considerazione della necessità di valutare, nell’assumere incarichi libero–professionali, un eventuale conflitto d’interessi con l’amministrazione datrice di lavoro.