Il Sole 24 Ore

Il dipendente assunto part time al 50% può svolgere un’attività libero profession­ale

- — Sanguini

Un dipendente geometra di un ente locale (Comune), con contratto a tempo parziale (50 per cento) e indetermin­ato, può contempora­neamente (fuori dagli orari d’ufficio) svolgere l’attività libero–profession­ale (in qualità di socio di una associazio­ne tra profession­isti, dotata di partita Iva, costituita in base all’articolo 1 della legge 1815/1939)? Oppure è tenuto, in ogni caso, a farsi autorizzar­e per ciascun incarico (anche se conferito da enti pubblici diversi da quello di cui è dipendente) dal dirigente dell’ente di appartenen­za?

Nel caso non fosse necessaria l’autorizzaz­ione del dirigente, il geometra è comunque tenuto, per ciascun incarico, a informare l’ente di appartenen­za?

R.S. - SALERNO

Il rapporto di lavoro di pubblico impiego soggiace a una specifica disciplina delle incompatib­ilità con altre attività lavorative e profession­ali in genere, secondo quanto disposto dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) che, a sua volta, richiama gli articoli 60 e seguenti del Dpr 3/1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato). In particolar­e, secondo l’articolo 60 di tale Testo unico, «l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna profession­e o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenut­a l’autorizzaz­ione del Ministro competente». Tale divieto, in base al successivo articolo 61, «non si applica nei casi di società cooperativ­e». Tuttavia, come previsto dall’articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 662/1996, le limitazion­i citate non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministra­zioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazion­e lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Pertanto, e nei limiti indicati, è possibile prestare due attività lavorative, una alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico e l’altra quale libero profession­ista, anche in qualità di socio di associazio­ne profession­ale. Stante tuttavia il disposto dell’articolo 92, comma 1, del Dlgs 267/2000, quando l’incarico profession­ale proviene da un ente pubblico (anche se diverso dall’ente datore di lavoro) si ritiene necessaria l’autorizzaz­ione dell’ente pubblico di appartenen­za, anche in consideraz­ione della necessità di valutare, nell’assumere incarichi libero–profession­ali, un eventuale conflitto d’interessi con l’amministra­zione datrice di lavoro.

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