«Riacquisto» per successione con dubbi sulla prima casa
Il 24 aprile 2020 ho venduto, prima che trascorressero cinque anni, un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. Il 10 dicembre 2020 è venuto a mancare mio padre e, contestualmente, ho ereditato, nello stesso comune dove risiedo, quattro immobili. Per non incorrere in sanzioni, da parte dell’agenzia delle Entrate, sono obbligato al riacquisto di un’altra casa pur avendone altre nello stesso comune di residenza? L’agevolazione prima casa, presente nella dichiarazione di successione, non è assimilabile a quella sull’acquisto? M.F. - NAPOLI
La Corte di cassazione si è pronunciata sulla mancata revoca delle agevolazioni prima casa nelle ipotesi di riacquisto nell’anno a titolo gratuito. Con la sentenza 13 novembre 2015, n. 23219 – anche alla luce del tenore letterale della normativa in materia di credito di imposta, ex articolo 7, legge 448/1998 («ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione...»), che altrimenti non avrebbe significato alcuno – ha sancito che, nell’ipotesi di alienazione infraquinquennale del bene, ai fini del mantenimento dell’agevolazione prima casa, il riacquisto di un altro immobile, da adibire a propria abitazione principale, può essere sia oneroso che gratuito. Negli stessi termini, sempre la Cassazione si era già espressa con le sentenze 26 giugno 2013, n. 16077, 12 marzo 2014, n. 5689, e con l’ordinanza 29 luglio 2014, n. 17151. L’orientamento giurisprudenziale ha spinto l’agenzia delle Entrate a rivedere la precedente posizione (per tutte, circolare 18/E/2013) e a condividere l’interpretazione, più favorevole al contribuente (risoluzione 49/E/2015). Non esistono, invece, indicazioni precise per il caso di riacquisto gratuito ma “non volontario” (per esempio, derivante da successione), rispetto al quale l’assenza di un atto di acquisto (l’evento morte è un mero “fatto”) potrebbe spingere il fisco ad azionare il recupero della maggiore imposta.