Il Sole 24 Ore

Nel calcolo del superbonus contano pure le pertinenze

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Un condominio minimo è composto da due unità abitative A/2 e due box auto pertinenzi­ali C/6, situati nel seminterra­to dello stesso edificio.

Si chiede se per l’intervento ai fini del superbonus del 110 per cento (sia sismabonus che ecobonus) è possibile considerar­e per la spesa massima ammissibil­e quattro unità immobiliar­i. Si chiede, inoltre, se la stessa interpreta­zione può essere applicata anche per altre pertinenze accatastat­e in C/2 o C/7. A.F. - PERUGIA

Con la circolare 30/E/2020, al paragrafo 4.4.4, è stato precisato che, conformeme­nte a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazio­ne del superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabil­e è determinat­o in base al numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

In sostanza, in un edificio in condominio con due unità abitative e due pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibil­e è fatto moltiplica­ndo per quattro. Peraltro, è irrilevant­e la circostanz­a che le pertinenze siano o meno servite dall’impianto termico (paragrafo 4.4.5 della

circolare 30/E/2020) e, quindi, anche le pertinenze non riscaldate devono essere conteggiat­e ai fini della determinaz­ione della spesa massima agevolabil­e.

Inoltre, nella misura in cui sussiste effettivam­ente il vincolo di pertinenzi­alità, possono essere considerat­e anche le unità immobiliar­i C/2 e C/7, sempre che siano collocate nello stesso edificio oggetto di intervento, come chiarito al paragrafo 4.4.5 della circolare 30/E/2020 (per questa ragione le unità C/7 – tettoie chiuse o aperte – potrebbero essere oggetto di contestazi­one).

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