Nel calcolo del superbonus contano pure le pertinenze
Un condominio minimo è composto da due unità abitative A/2 e due box auto pertinenziali C/6, situati nel seminterrato dello stesso edificio.
Si chiede se per l’intervento ai fini del superbonus del 110 per cento (sia sismabonus che ecobonus) è possibile considerare per la spesa massima ammissibile quattro unità immobiliari. Si chiede, inoltre, se la stessa interpretazione può essere applicata anche per altre pertinenze accatastate in C/2 o C/7. A.F. - PERUGIA
Con la circolare 30/E/2020, al paragrafo 4.4.4, è stato precisato che, conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
In sostanza, in un edificio in condominio con due unità abitative e due pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per quattro. Peraltro, è irrilevante la circostanza che le pertinenze siano o meno servite dall’impianto termico (paragrafo 4.4.5 della
circolare 30/E/2020) e, quindi, anche le pertinenze non riscaldate devono essere conteggiate ai fini della determinazione della spesa massima agevolabile.
Inoltre, nella misura in cui sussiste effettivamente il vincolo di pertinenzialità, possono essere considerate anche le unità immobiliari C/2 e C/7, sempre che siano collocate nello stesso edificio oggetto di intervento, come chiarito al paragrafo 4.4.5 della circolare 30/E/2020 (per questa ragione le unità C/7 – tettoie chiuse o aperte – potrebbero essere oggetto di contestazione).