Il Sole 24 Ore

Il biennio di osservazio­ne dei rapporti con l’ex datore

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

Nel 2018, un contribuen­te ha interrotto un rapporto di lavoro dipendente e ha aperto partita Iva come libero profession­ista, aderendo al regime forfettari­o previsto dalla legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015). Nel corso del 2019, ha emesso fatture nei confronti dell’ex datore di lavoro ma senza superare la soglia del 50% dei compensi totali, ed è quindi potuto rimanere nel regime forfettari­o anche l’anno successivo.

Dato che nel 2020 il contribuen­te ha invece superato il suddetto limite può, nell’anno d’imposta 2021, continuare ad avvalersi del regime forfettari­o oppure continua ad applicarsi la causa di esclusione di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d–bis, della legge 190/2014, che prevede il “biennio di osservazio­ne”? La risposta a interpello 103/2020, da parte dell’agenzia delle Entrate, sembra riconoscer­e l’applicabil­ità del forfait.

A.R. - NAPOLI

Il quesito verte sulla causa di esclusione dal regime forfettari­o prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d–bis) della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015). In base a questa norma, non possono avvalersi del forfait «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili ai suddetti datori di lavoro».

La norma prescrive che la verifica debba essere riferita ai due «periodi d’imposta» precedenti, senza quindi attribuire rilevanza al biennio solare. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2019 (paragrafo 2.3.2), tale verifica di prevalenza va effettuata alla fine del periodo d’imposta.

Se, da un lato, potrebbe ritenersi che l’applicazio­ne del regime forfettari­o risulti preclusa nel 2021 – nel presuppost­o che al termine del periodo d’imposta 2020 risultava integrata la condizione di avere fatturato prevalente­mente nei confronti dell’ex datore di lavoro – deve constatars­i che, nella risposta a interpello citata dal lettore, l’agenzia delle Entrate ha effettivam­ente riconosciu­to l’applicabil­ità del forfait in un caso simile a quello prospettat­o, nel presuppost­o che, una volta decorso il biennio di osservazio­ne, e cioè, essendo la cessazione del rapporto con l’ex datore di lavoro avvenuta da almeno due anni, la causa ostativa di cui alla citata lettera d–bis non troverebbe applicazio­ne.

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