Il biennio di osservazione dei rapporti con l’ex datore
Nel 2018, un contribuente ha interrotto un rapporto di lavoro dipendente e ha aperto partita Iva come libero professionista, aderendo al regime forfettario previsto dalla legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015). Nel corso del 2019, ha emesso fatture nei confronti dell’ex datore di lavoro ma senza superare la soglia del 50% dei compensi totali, ed è quindi potuto rimanere nel regime forfettario anche l’anno successivo.
Dato che nel 2020 il contribuente ha invece superato il suddetto limite può, nell’anno d’imposta 2021, continuare ad avvalersi del regime forfettario oppure continua ad applicarsi la causa di esclusione di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d–bis, della legge 190/2014, che prevede il “biennio di osservazione”? La risposta a interpello 103/2020, da parte dell’agenzia delle Entrate, sembra riconoscere l’applicabilità del forfait.
A.R. - NAPOLI
Il quesito verte sulla causa di esclusione dal regime forfettario prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d–bis) della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015). In base a questa norma, non possono avvalersi del forfait «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».
La norma prescrive che la verifica debba essere riferita ai due «periodi d’imposta» precedenti, senza quindi attribuire rilevanza al biennio solare. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2019 (paragrafo 2.3.2), tale verifica di prevalenza va effettuata alla fine del periodo d’imposta.
Se, da un lato, potrebbe ritenersi che l’applicazione del regime forfettario risulti preclusa nel 2021 – nel presupposto che al termine del periodo d’imposta 2020 risultava integrata la condizione di avere fatturato prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro – deve constatarsi che, nella risposta a interpello citata dal lettore, l’agenzia delle Entrate ha effettivamente riconosciuto l’applicabilità del forfait in un caso simile a quello prospettato, nel presupposto che, una volta decorso il biennio di osservazione, e cioè, essendo la cessazione del rapporto con l’ex datore di lavoro avvenuta da almeno due anni, la causa ostativa di cui alla citata lettera d–bis non troverebbe applicazione.