Contratto d’appalto unico: il 10% su tutto il corrispettivo
Nel caso di un intervento di manutenzione straordinaria legato al superbonus, composto da più interventi, l’Iva da calcolare sui lavori è del 10% o sarebbe più corretto usare la suddivisione tra 10 e 22 per cento, considerando i beni significativi?
M.R. - BRESCIA
Se il contratto di appalto è unico per tutti gli interventi, si rende applicabile l’aliquota del 10% sull’intero corrispettivo, essendo sicuramente il valore della manodopera superiore a quello dei materiali utilizzati (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009, e articolo 1, comma 9, della legge 205/2017; si veda anche la circolare 71/E/2000). Viceversa, se le prestazioni sono separate, ciascuna avrà l’aliquota propria dell’intervento e, in presenza di beni significativi (per esempio di infissi, ex Dm 29 dicembre 1999), l’aliquota agevolata al 10% potrà essere fruita, per questi, solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori – intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate (circolare 71/E/2000) – mentre l’eventuale parte eccedente dovrà essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Lo stesso discorso vale per la caldaia (bene significativo), mentre per l’isolamento delle pareti, comunque, si applica l’aliquota del 10 per cento. Anche l’installazione dell’impianto fotovoltaico e quella delle colonnine elettriche sono soggette all’Iva del 10 per cento, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria di un edificio residenziale.