E–commerce senza fattura al rappresentante fiscale
La nostra società, stabilita ai fini Iva in Italia, effettuerà nel corso dell’anno delle cessioni nei confronti di privati consumatori austriaci sopra la soglia di protezione (quindi, cessioni superiori a 35mila euro nell’anno). Conseguentemente, ha individuato un rappresentante fiscale Iva in Austria.
Come dobbiamo procedere, considerato che i beni partono dall’Italia e arrivano in Austria al rappresentante fiscale, che poi porrà in essere la cessione ai privati austriaci?
Dovremo emettere ogni mese al nostro rappresentante fiscale, così come previsto dall’articolo 41 del Dl 331/1993, fattura esente? Potendo diventare, qualora si raggiungesse il limite del 10% del fatturato, esportatori abituali?
M.L. - AVELLINO
Non è corretta l’emissione della fattura nei confronti del rappresentante fiscale. In base all’articolo 22 del Dpr 633/1972 le vendite a distanza (per esempio, in base a e–commerce indiretto) sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura, a meno che la stessa sia richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione. Per le
medesime operazioni è altresì previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante scontrino o ricevuta fiscale (articolo 2, lettera oo, del Dpr 696/1996).
Resta fermo l’obbligo di registrazione dei corrispettivi secondo l’articolo 24 del Dpr 633/1972 (a meno di opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, così come previsto dal Dlgs 127/2015, che esonera da tale obbligo le operazioni in esame). Le norme di esonero citate non pongono specifiche limitazioni; tuttavia bisogna considerare che la normativa del Paese Ue di destino dei beni potrebbe richiedere l’emissione della fattura anche per le vendite effettuate nei confronti dei privati. Questo aspetto dovrebbe essere verificato per quanto concerne il caso dell’Austria a cui fa riferimento il lettore. Inoltre, bisogna considerare che la normativa interna qualifica le vendite a distanza come cessioni intra–Ue non imponibili ai fini Iva (articolo 41, comma 1, lettera b del Dl 331/1993 e circolare ministeriale 13/1994), per le quali vige l’obbligo di emissione della fattura (articolo 46, comma 2, del Dl 331/1993). L’articolo 46, comma 3, del Dl 331/1993 stabilisce, però, che per le vendite a distanza non vi è obbligo di indicazione del numero di identificazione Iva del cessionario. Secondo la circolare 13/1994 (paragrafo B.2.1) dev’essere presentato il modello Intrastat ai fini fiscali e ai fini statistici con indicazione di una serie di “zeri” nella colonna “3”, in cui viene ordinariamente indicato il codice Iva dell’acquirente. Per le ragioni esposte, si suggerisce di emettere una fattura per ogni cessione effettuata al singolo acquirente privato consumatore: tale fattura può essere generata automaticamente al momento della conferma dell’ordine via web. Non è corretto, invece, che la società emetta una fattura nei confronti del proprio rappresentante fiscale in Austria, posto che non si realizza una cessione “a se stessi”, come accade nel caso della merce stoccata all’estero (in quanto la consegna della merce avviene direttamente a favore del privato acquirente). L’emissione della fattura nei confronti della partita Iva aperta in Austria può, inoltre, generare un problema di disallineamento dei dati, con conseguente segnalazione, perché il rappresentante fiscale in Austria non può e non deve dichiarare il corrispondente acquisto intra–Ue.
Si evidenzia anche che le cessioni in parola concorrono alla formazione del plafond e alla percentuale del 10% per la qualifica di esportatore abituale, così come previsto dall’articolo 41, comma 4, del Dl 331/1993. Per completezza di informazione, si segnala che la norma interna, che considera queste operazioni come cessioni intra–Ue non imponibili ex articolo 41 del Dl 331/1993, che generano plafond, non è allineata con la normativa Ue, che prevede che queste vendite siano cessioni interne nel Paese di destino della merce (articolo 33 della direttiva 2006/112/CE).