Provvigioni a un portale senza Iva «da base a base»
Un cliente svolge attività di tour operator e agenzia viaggi (codice Ateco 791100). La maggior parte dei ricavi che consegue deriva dalla vendita di pacchetti turistici dallo stesso organizzati e venduti per il tramite di un portale con sede in Germania, il quale, pertanto, si limita soltanto a fungere da intermediario senza rappresentanza. Per il citato servizio di intermediazione, il portale, mensilmente, addebita all’agenzia di viaggio le commissioni commisurate al totale delle vendite effettuate sul proprio sito. Le commissioni pagate mensilmente dall’agenzia di viaggio al portale possono essere considerate alla stregua di costi sostenuti per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori (ex articolo 74–ter, comma 2, del decreto Iva), e come tali partecipare alla determinazione dell’Iva sulla base del cosiddetto metodo “base da base”? In caso affermativo, come gestire il reverse charge sulle commissioni?
D.R. - FIRENZE
Le provvigioni corrisposte dall’agenzia di viaggio al portale intermediario non confluiscono nel pacchetto turistico, per il quale l’Iva è determinata con il metodo “da base a base”, in quanto non si tratta di costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi a diretto vantaggio del viaggiatore. A titolo esemplificativo, il ministero delle Finanze ha chiarito che, tra i costi per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, rientrano «in linea generale il trasporto, l’alloggio, il vitto, eccetera» (circolare 328 del 1997, paragrafo 9.5).
Ciò premesso, si ritiene che, per le provvigioni in parola, la procedura corretta dovrebbe essere l’emissione di autofattura da parte dell’agenzia di viaggio con applicazione dell’Iva al 22%, per le provvigioni relative ai pacchetti nella Ue, e del regime di non imponibilità per le provvigioni relative a pacchetti extra–Ue (articolo 9, comma 1, lettera 7–bis del Dpr 633/1972). Questo trattamento è coerente con quello previsto per le intermediazioni previste dal comma 8 dell’articolo 74–ter del Dpr 633/1972 tra soggetti residenti.