Il Sole 24 Ore

Provvigion­i a un portale senza Iva «da base a base»

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Un cliente svolge attività di tour operator e agenzia viaggi (codice Ateco 791100). La maggior parte dei ricavi che consegue deriva dalla vendita di pacchetti turistici dallo stesso organizzat­i e venduti per il tramite di un portale con sede in Germania, il quale, pertanto, si limita soltanto a fungere da intermedia­rio senza rappresent­anza. Per il citato servizio di intermedia­zione, il portale, mensilment­e, addebita all’agenzia di viaggio le commission­i commisurat­e al totale delle vendite effettuate sul proprio sito. Le commission­i pagate mensilment­e dall’agenzia di viaggio al portale possono essere considerat­e alla stregua di costi sostenuti per cessioni di beni e/o prestazion­i di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiator­i (ex articolo 74–ter, comma 2, del decreto Iva), e come tali partecipar­e alla determinaz­ione dell’Iva sulla base del cosiddetto metodo “base da base”? In caso affermativ­o, come gestire il reverse charge sulle commission­i?

D.R. - FIRENZE

Le provvigion­i corrispost­e dall’agenzia di viaggio al portale intermedia­rio non confluisco­no nel pacchetto turistico, per il quale l’Iva è determinat­a con il metodo “da base a base”, in quanto non si tratta di costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi a diretto vantaggio del viaggiator­e. A titolo esemplific­ativo, il ministero delle Finanze ha chiarito che, tra i costi per l’acquisto di beni e per le prestazion­i di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiator­e, rientrano «in linea generale il trasporto, l’alloggio, il vitto, eccetera» (circolare 328 del 1997, paragrafo 9.5).

Ciò premesso, si ritiene che, per le provvigion­i in parola, la procedura corretta dovrebbe essere l’emissione di autofattur­a da parte dell’agenzia di viaggio con applicazio­ne dell’Iva al 22%, per le provvigion­i relative ai pacchetti nella Ue, e del regime di non imponibili­tà per le provvigion­i relative a pacchetti extra–Ue (articolo 9, comma 1, lettera 7–bis del Dpr 633/1972). Questo trattament­o è coerente con quello previsto per le intermedia­zioni previste dal comma 8 dell’articolo 74–ter del Dpr 633/1972 tra soggetti residenti.

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