Il Sole 24 Ore

Invio dei corrispett­ivi fuori tempo: le sanzioni

- A cura di Giorgio Confente

Se un contribuen­te invia corrispett­ivi tramite la piattaform­a dell’agenzia delle Entrate oltre i 30 giorni, ma entro i termini per la liquidazio­ne trimestral­e, quale sanzione si applica? La sanzione è unica? Oppure va pagata per ogni giorno di tardato invio? Se la violazione viene sanata entro la data di scadenza per la liquidazio­ne, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimen­to operoso, come previsto dal Dlgs 472/1997?

M.L. - AVELLINO

Si suggerisce al lettore di fare riferiment­o alla sanzione base di 250 euro. Di per sé, non esiste una sanzione specifica per la tardiva trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi, nei casi in cui il ritardo non ha effetti sul versamento dell’imposta, e si potrebbe invocare l’esonero dall’applicazio­ne delle sanzioni, che opera nei casi in cui la violazione non incide sulla determinaz­ione delle imposte dovute e non ostacola l’attività di controllo (articolo 6, comma 5–bis, del Dlgs 472/1997). Ciò premesso, analogamen­te con quanto previsto per la trasmissio­ne telematica delle fatture elettronic­he, potrebbe trovare applicazio­ne la sanzione fissa di 250 euro prevista nei casi in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazio­ne del tributo (articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997). Sarebbe, invece, illegittim­a l’applicazio­ne della sanzione proporzion­ale del 100% dell’Iva corrispond ente all’importo non documentat­o, con un minimo di 500 euro, prevista esclusivam­ente in caso di trasmissio­ne dei corrispett­ivi “omessa” o “non veritiera” (articolo 2, comma 6, del Dlgs 471/1997, che rinvia alla sanzione prevista dall’articolo 6, commi 3 e 4, del Dlgs 471/1997).

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