Invio dei corrispettivi fuori tempo: le sanzioni
Se un contribuente invia corrispettivi tramite la piattaforma dell’agenzia delle Entrate oltre i 30 giorni, ma entro i termini per la liquidazione trimestrale, quale sanzione si applica? La sanzione è unica? Oppure va pagata per ogni giorno di tardato invio? Se la violazione viene sanata entro la data di scadenza per la liquidazione, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, come previsto dal Dlgs 472/1997?
M.L. - AVELLINO
Si suggerisce al lettore di fare riferimento alla sanzione base di 250 euro. Di per sé, non esiste una sanzione specifica per la tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi, nei casi in cui il ritardo non ha effetti sul versamento dell’imposta, e si potrebbe invocare l’esonero dall’applicazione delle sanzioni, che opera nei casi in cui la violazione non incide sulla determinazione delle imposte dovute e non ostacola l’attività di controllo (articolo 6, comma 5–bis, del Dlgs 472/1997). Ciò premesso, analogamente con quanto previsto per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche, potrebbe trovare applicazione la sanzione fissa di 250 euro prevista nei casi in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997). Sarebbe, invece, illegittima l’applicazione della sanzione proporzionale del 100% dell’Iva corrispond ente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro, prevista esclusivamente in caso di trasmissione dei corrispettivi “omessa” o “non veritiera” (articolo 2, comma 6, del Dlgs 471/1997, che rinvia alla sanzione prevista dall’articolo 6, commi 3 e 4, del Dlgs 471/1997).