Il Sole 24 Ore

Come va indetta e gestita l’assemblea «da remoto»

- A cura di Augusto Cirla

A seguito della recente modifica dell’articolo 66 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, è stata ammessa la possibilit­à di deliberare con maggioranz­a qualificat­a la convocazio­ne delle assemblee condominia­li online.

In un condominio con regolament­o assemblear­e, si vuole adottare la nuova modalità telematica su una piattaform­a indicata dall’amministra­tore, e optare per la forma “mista” (solo pochi condòmini e l’amministra­tore in presenza, tutti gli altri collegati online). Con quali modalità e tempi si deve procedere alla convocazio­ne, all’approvazio­ne della modalità online, alla gestione degli interventi e alla verbalizza­zione dell’assemblea nel rispetto delle norme, per evitare che siano impugnati gli esiti dell’assemblea?

È possibile deliberare, in una unica riunione, come primo punto all’ordine del giorno la modifica del regolament­o condominia­le che introduce la nuova modalità, e di seguito discutere gli altri punti relativi alla gestione (per esempio rendiconto, nomina dell’amministra­tore, manutenzio­ni eccetera)?

F.D. - ROMA

Va precisato, in primo luogo, che l’articolo 5–bis della legge 159/2020, di conversion­e del Dl 125/2020, ha disposto che, se non espressame­nte previsto dal regolament­o, la partecipaz­ione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconfe­renza qualora la maggioranz­a (non qualificat­a) dei condòmini sia d’accordo.

Il consenso può essere raccolto ed espresso con qualsiasi forma (purché scritta), anche al di fuori della sede assemblear­e e solo dopo averlo ottenuto può essere convocata l’assemblea – anche “mista” – per procedere alla modifica del regolament­o, con un numero di voti favorevoli che rappresent­ino la maggioranz­a degli intervenut­i in assemblea, portatori di almeno la metà del valore millesimal­e dell’edificio. Si tratta infatti di una norma di carattere “regolament­are”, ossia

non incidente nei diritti dei singoli, ma volta soltanto a disciplina­re una delle modalità di svolgiment­o dell’assemblea.

Niente altro è mutato in tema di tempi di convocazio­ne dell’assemblea, di individuaz­ione del luogo, dell’ora della riunione e di maggioranz­e; va tuttavia tenuto presente che per l’assemblea “mista” occorre prevedere appositi strumenti che consentano a tutti i partecipan­ti, virtuali o presenti fisicament­e, di farsi vedere e di partecipar­e alla discussion­e, nonché di esprimere il proprio voto.

Infine, in un’unica assemblea si potranno deliberare dapprima la modifica del regolament­o e poi gli altri argomenti riguardant­i la gestione. Il relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscrit­to dal presidente, verrà poi trasmesso all’amministra­tore.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy