Come va indetta e gestita l’assemblea «da remoto»
A seguito della recente modifica dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, è stata ammessa la possibilità di deliberare con maggioranza qualificata la convocazione delle assemblee condominiali online.
In un condominio con regolamento assembleare, si vuole adottare la nuova modalità telematica su una piattaforma indicata dall’amministratore, e optare per la forma “mista” (solo pochi condòmini e l’amministratore in presenza, tutti gli altri collegati online). Con quali modalità e tempi si deve procedere alla convocazione, all’approvazione della modalità online, alla gestione degli interventi e alla verbalizzazione dell’assemblea nel rispetto delle norme, per evitare che siano impugnati gli esiti dell’assemblea?
È possibile deliberare, in una unica riunione, come primo punto all’ordine del giorno la modifica del regolamento condominiale che introduce la nuova modalità, e di seguito discutere gli altri punti relativi alla gestione (per esempio rendiconto, nomina dell’amministratore, manutenzioni eccetera)?
F.D. - ROMA
Va precisato, in primo luogo, che l’articolo 5–bis della legge 159/2020, di conversione del Dl 125/2020, ha disposto che, se non espressamente previsto dal regolamento, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza qualora la maggioranza (non qualificata) dei condòmini sia d’accordo.
Il consenso può essere raccolto ed espresso con qualsiasi forma (purché scritta), anche al di fuori della sede assembleare e solo dopo averlo ottenuto può essere convocata l’assemblea – anche “mista” – per procedere alla modifica del regolamento, con un numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti in assemblea, portatori di almeno la metà del valore millesimale dell’edificio. Si tratta infatti di una norma di carattere “regolamentare”, ossia
non incidente nei diritti dei singoli, ma volta soltanto a disciplinare una delle modalità di svolgimento dell’assemblea.
Niente altro è mutato in tema di tempi di convocazione dell’assemblea, di individuazione del luogo, dell’ora della riunione e di maggioranze; va tuttavia tenuto presente che per l’assemblea “mista” occorre prevedere appositi strumenti che consentano a tutti i partecipanti, virtuali o presenti fisicamente, di farsi vedere e di partecipare alla discussione, nonché di esprimere il proprio voto.
Infine, in un’unica assemblea si potranno deliberare dapprima la modifica del regolamento e poi gli altri argomenti riguardanti la gestione. Il relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, verrà poi trasmesso all’amministratore.