Ventilazione Iva e forfettari, le conseguenze del ritardo
Un contribuente non si è ancora dotato di registratore telematico e invia quindi mensilmente all’agenzia delle Entrate i corrispettivi risultanti da scontrini e ricevute fiscali regolarmente emessi.
Come si determina la sanzione e, quindi, il ravvedimento operoso per l’invio dei corrispettivi di luglio con un giorno di ritardo, nel caso di un soggetto con ventilazione Iva e nel caso di un soggetto in regime forfettario? La sanzione è applicata una sola volta (invio mensile) o tante volte quanti sono i giorni del mese in cui sono stati emessi scontrini e ricevute fiscali?
M.C. - MILANO
Perilcontribuentecheutilizzailsistemadellaventilazionedei corrispettivi,lasanzioneapplicabileèparial11,11%dell’impostacheèstatacomunicatatardivamente:infatti,lasanzione basedel100%dell’imposta(articolo2,comma6,delDlgs127/2015) èridottaa1/9selaregolarizzazioneèeffettuataentro90giorni(articolo 13 del Dlgs 472/97).
Nel caso del soggetto in regime forfettario, si può fare riferimento alla sanzione fissa applicabile a coloro che non documentano correttamente operazioni escluse da Iva, quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997). Anche in questa ipotesi, la sanzione minima di 250 euro può essere ridotta a 1/9, in virtù del beneficio premiale riconosciuto nel caso di ravvedimento operoso. Inentrambiicasi,comunque,lasanzioneèunicaenondipende dai giorni interessati dal tardivo invio.