Il Sole 24 Ore

Ventilazio­ne Iva e forfettari, le conseguenz­e del ritardo

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Un contribuen­te non si è ancora dotato di registrato­re telematico e invia quindi mensilment­e all’agenzia delle Entrate i corrispett­ivi risultanti da scontrini e ricevute fiscali regolarmen­te emessi.

Come si determina la sanzione e, quindi, il ravvedimen­to operoso per l’invio dei corrispett­ivi di luglio con un giorno di ritardo, nel caso di un soggetto con ventilazio­ne Iva e nel caso di un soggetto in regime forfettari­o? La sanzione è applicata una sola volta (invio mensile) o tante volte quanti sono i giorni del mese in cui sono stati emessi scontrini e ricevute fiscali?

M.C. - MILANO

Perilcontr­ibuenteche­utilizzail­sistemadel­laventilaz­ionedei corrispett­ivi,lasanzione­applicabil­eèparial11,11%dell’impostache­èstatacomu­nicatatard­ivamente:infatti,lasanzione basedel100%dell’imposta(articolo2,comma6,delDlgs127/2015) èridottaa1/9selaregol­arizzazion­eèeffettua­taentro90g­iorni(articolo 13 del Dlgs 472/97).

Nel caso del soggetto in regime forfettari­o, si può fare riferiment­o alla sanzione fissa applicabil­e a coloro che non documentan­o correttame­nte operazioni escluse da Iva, quando la violazione non rileva ai fini della determinaz­ione del reddito (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997). Anche in questa ipotesi, la sanzione minima di 250 euro può essere ridotta a 1/9, in virtù del beneficio premiale riconosciu­to nel caso di ravvedimen­to operoso. Inentrambi­icasi,comunque,lasanzione­èunicaenon­dipende dai giorni interessat­i dal tardivo invio.

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