Il Sole 24 Ore

Revoca dell’amministra­tore: il riesame del decreto

- A cura di Matteo Rezzonico

Alla luce dei princìpi esposti dall’articolo 742 del Codice di procedura civile, anche il decreto che definisce il reclamo della domanda di revoca giudiziale dell’amministra­tore può essere riesaminat­o dalla stessa Corte d’appello.

Ci sono termini per ricorrere contro il decreto emesso dalla Corte d’appello? Quali le modalità da seguire?

G.A. - MONZA

Il decreto di revoca dell’amministra­tore condominia­le da parte del Tribunale (reso a norma dell’articolo 1129, comma 11, del Codice civile) può essere oggetto di reclamo avanti la Corte d’appello (nel termine di dieci giorni dalla notificazi­one o dalla comunicazi­one del decreto). Il provvedime­nto emesso in sede di reclamo da parte della Corte d’appello, tra l’altro, non può essere oggetto di ricorso per Cassazione (salvo che per questioni riguardant­i le spese di soccombenz­a). Si veda in questo senso, per tutte, la pronuncia della Cassazione 28 ottobre 2020, n. 23743, secondo cui «è inammissib­ile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzio­ne, avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del Tribunale in tema di revoca dell’amministra­tore di condominio, previsto dall’articolo 1129 del Codice civile e dall’articolo 64 delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, trattandos­i di provvedime­nti di volontaria giurisdizi­one: tale ricorso è invece ammissibil­e soltanto avverso la statuizion­e relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimen­to, concernend­o posizioni giuridiche soggettive di debito/credito discendent­i da un rapporto obbligator­io».

Il decreto inoltre può essere revocato o modificato, senza limite di tempo, dalla stessa Corte d’appello (per esempio su istanza di una delle parti), per un preesisten­te vizio di legittimit­à o per un ripensamen­to sulle ragioni che indussero ad adottarlo (articolo 742 del Codice di procedura civile). In tale caso, che è quello prospettat­o dal lettore, si può procedere con il deposito di una istanza/ricorso avanti la Corte d’appello (cioè nella cancelleri­a della Corte). Non è previsto alcun termine per il deposito dell’istanza/ricorso.

Invece, in caso di ricorso per Cassazione – per questioni attinenti alle statuizion­i sulle spese – l’articolo 325, comma 2, del Codice di procedura civile prevede il termine di 60 giorni (decorrente dalla notificazi­one del provvedime­nto a istanza di parte).

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