Revoca dell’amministratore: il riesame del decreto
Alla luce dei princìpi esposti dall’articolo 742 del Codice di procedura civile, anche il decreto che definisce il reclamo della domanda di revoca giudiziale dell’amministratore può essere riesaminato dalla stessa Corte d’appello.
Ci sono termini per ricorrere contro il decreto emesso dalla Corte d’appello? Quali le modalità da seguire?
G.A. - MONZA
Il decreto di revoca dell’amministratore condominiale da parte del Tribunale (reso a norma dell’articolo 1129, comma 11, del Codice civile) può essere oggetto di reclamo avanti la Corte d’appello (nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del decreto). Il provvedimento emesso in sede di reclamo da parte della Corte d’appello, tra l’altro, non può essere oggetto di ricorso per Cassazione (salvo che per questioni riguardanti le spese di soccombenza). Si veda in questo senso, per tutte, la pronuncia della Cassazione 28 ottobre 2020, n. 23743, secondo cui «è inammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, avverso il decreto con il quale la Corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del Tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’articolo 1129 del Codice civile e dall’articolo 64 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, trattandosi di provvedimenti di volontaria giurisdizione: tale ricorso è invece ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito/credito discendenti da un rapporto obbligatorio».
Il decreto inoltre può essere revocato o modificato, senza limite di tempo, dalla stessa Corte d’appello (per esempio su istanza di una delle parti), per un preesistente vizio di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo (articolo 742 del Codice di procedura civile). In tale caso, che è quello prospettato dal lettore, si può procedere con il deposito di una istanza/ricorso avanti la Corte d’appello (cioè nella cancelleria della Corte). Non è previsto alcun termine per il deposito dell’istanza/ricorso.
Invece, in caso di ricorso per Cassazione – per questioni attinenti alle statuizioni sulle spese – l’articolo 325, comma 2, del Codice di procedura civile prevede il termine di 60 giorni (decorrente dalla notificazione del provvedimento a istanza di parte).