Il Sole 24 Ore

Lentezza in rete, la pubblicità è un’offerta vincolante

- A cura di Maurizio Di Rocco

Sono ormai due mesi che il gestore telefonico (il quale mi manda regolarmen­te la bolletta) non mi garantisce una velocità di connession­e alla rete internet sufficient­e. Le mie figlie, studentess­e delle Superiori impegnate nella didattica a distanza, non riescono a impiegare il sistema del gestore, perché troppo lento, e ricorrono all’uso dei dati della rete Gsm del telefono. Inoltre la linea telefonica non è utilizzabi­le.

Di sua iniziativa il gestore telefonico non motiva, in forma verbale e tantomeno in forma scritta, la situazione e non dà prospettiv­e di tempo sul perdurare del disagio. Però sono riuscito a parlare con un operatore, il quale mi ha detto che la compagnia è tenuta per contratto a garantire 128Kbps, e non i 30Mbps di cui parlava la pubblicità.

Come si possono gestire queste situazioni?

G.G. - PESARO

Il lettore, qualora abbia effettivam­ente sottoscrit­to il contratto con l’operatore sulla base di una pubblicità che garantiva almeno 30Mbps di velocità nel trasferime­nto dati,

potrà avanzare un reclamo scritto nei confronti della società di telecomuni­cazioni, chiedendo che la stessa adegui la propria fornitura ai livelli promessi. La pubblicità, invero, rappresent­a una forma di offerta al pubblico che è del tutto vincolante per l’operatore che se ne serva.

Ciò detto, qualora il reclamo non sortisca alcun effetto, il lettore potrà ricorrere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazi­oni (Agcom), sia per segnalare il disservizi­o che per avviare un tentativo di conciliazi­one con lo stesso operatore. Se nemmeno questa strada dovesse portare a risultati, si potrà infine adire l’autorità giudiziari­a per chiedere la riduzione del prezzo del servizio, oppure la risoluzion­e del contratto.

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