Lentezza in rete, la pubblicità è un’offerta vincolante
Sono ormai due mesi che il gestore telefonico (il quale mi manda regolarmente la bolletta) non mi garantisce una velocità di connessione alla rete internet sufficiente. Le mie figlie, studentesse delle Superiori impegnate nella didattica a distanza, non riescono a impiegare il sistema del gestore, perché troppo lento, e ricorrono all’uso dei dati della rete Gsm del telefono. Inoltre la linea telefonica non è utilizzabile.
Di sua iniziativa il gestore telefonico non motiva, in forma verbale e tantomeno in forma scritta, la situazione e non dà prospettive di tempo sul perdurare del disagio. Però sono riuscito a parlare con un operatore, il quale mi ha detto che la compagnia è tenuta per contratto a garantire 128Kbps, e non i 30Mbps di cui parlava la pubblicità.
Come si possono gestire queste situazioni?
G.G. - PESARO
Il lettore, qualora abbia effettivamente sottoscritto il contratto con l’operatore sulla base di una pubblicità che garantiva almeno 30Mbps di velocità nel trasferimento dati,
potrà avanzare un reclamo scritto nei confronti della società di telecomunicazioni, chiedendo che la stessa adegui la propria fornitura ai livelli promessi. La pubblicità, invero, rappresenta una forma di offerta al pubblico che è del tutto vincolante per l’operatore che se ne serva.
Ciò detto, qualora il reclamo non sortisca alcun effetto, il lettore potrà ricorrere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), sia per segnalare il disservizio che per avviare un tentativo di conciliazione con lo stesso operatore. Se nemmeno questa strada dovesse portare a risultati, si potrà infine adire l’autorità giudiziaria per chiedere la riduzione del prezzo del servizio, oppure la risoluzione del contratto.