Il Sole 24 Ore

Se il piazzale privato danneggia il box sottostant­e

- A cura di Pierantoni­o Lisi

Un condominio è composto da due edifici, da un piazzale privato a lato di un edificio (che dà accesso a una porzione dello stesso adibita a ristorante) e da una parte interrata adibita ad autorimess­a, con box privati. Un box, sottostant­e il piazzale privato, lamenta infiltrazi­oni d’acqua a ogni evento atmosferic­o, ed è stato rilevato che la guaina è da sostituire. Il regolament­o contrattua­le prevede che «le spese di riparazion­e dei lastrici solari e di manutenzio­ne ai parapetti di perimetro sono a carico di tutti i condòmini in ragione delle quote di comproprie­tà. I proprietar­i esclusivi oltre alla loro quota pagheranno un terzo in più». L’amministra­tore ritiene invece che la spesa sia imputabile per un terzo a carico del proprietar­io esclusivo del piazzale, e per due terzi al proprietar­io del box sottostant­e.

Vorrei sapere qual è la giusta interpreta­zione e come si può dirimere la diatriba.

L.A. - GENOVA

Le infiltrazi­oni dannose provengono dal solaio che divide i box interrati dal sovrastant­e piazzale di proprietà individual­e. In casi di questo tipo, la giurisprud­enza, ormai unanimemen­te, ritiene applicabil­e la disciplina dettata dalla legge per i solai e non quella per i lastrici solari.

Le spese per i pavimenti, quindi, restano a carico del proprietar­io del piazzale, quelle per il soffitto delle autorimess­e a carico dei proprietar­i delle stesse e, infine, quelle che attengono alla struttura del solaio, comprese le opere per l’impermeabi­lizzazione, devono essere divise a metà tra i condòmini proprietar­i dei box sottostant­i il piazzale e il proprietar­io del piazzale (si vedano, da ultimo, Cassazione, seconda sezione, 28 maggio 2019, n. 14511, e 29 novembre 2018, n. 30935; ma anche, tra le tante, Cassazione, seconda sezione, 16 febbraio 2012, n. 2243).

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