Il Sole 24 Ore

La divisione delle spese per luce scale e caldaia

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Un condominio minimo è composto da quattro appartamen­ti, tre dei quali sono utilizzati come casa per le vacanze e uno è invece abitato tutto l’anno. Qual è la corretta ripartizio­ne dei costi della bolletta elettrica inerente all’illuminazi­one delle scale e al funzioname­nto della caldaia centralizz­ata?

A.L. - MODENA

Le spese per l’illuminazi­one delle scale nei condomìni (anche in un condominio con meno di otto partecipan­ti), salvo diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le, si ripartisco­no in base al criterio dell’altezza di piano, similmente a quanto avviene per la manutenzio­ne e ricostruzi­one delle scale. Sul tema si è pronunciat­a la Cassazione (sentenza 432 del 12 gennaio 2007) secondo cui «la ripartizio­ne delle spese per la pulizia e l’illuminazi­one delle scale di un condominio va fatta, in analogia con la norma speciale dell’articolo 1124 del Codice civile, con applicazio­ne integrale del criterio dell’altezza di piano – cioè in misura proporzion­ale all’altezza di ciascun piano dal suolo – in quanto la disposizio­ne contenuta nell’articolo 1124 comma uno del Codice civile secondo la quale la metà delle spese per la ricostruzi­one manutenzio­ne delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio che è applicativ­o del principio generale di cui all’articolo 1123 comma secondo del Codice civile e, quindi, non può trovare applicazio­ne analogica con riferiment­o a spese diverse da quelle espressame­nte considerat­e».

Quanto alle spese per l’energia elettrica per il funzioname­nto della caldaia, queste rientrano nei cosiddetti “costi fissi” dell’impianto e – salva diversa disposizio­ne regolament­are e salvo esame della fattispeci­e in concreto – vanno ripartite per millesimi di proprietà (a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile).

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