La divisione delle spese per luce scale e caldaia
Un condominio minimo è composto da quattro appartamenti, tre dei quali sono utilizzati come casa per le vacanze e uno è invece abitato tutto l’anno. Qual è la corretta ripartizione dei costi della bolletta elettrica inerente all’illuminazione delle scale e al funzionamento della caldaia centralizzata?
A.L. - MODENA
Le spese per l’illuminazione delle scale nei condomìni (anche in un condominio con meno di otto partecipanti), salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, si ripartiscono in base al criterio dell’altezza di piano, similmente a quanto avviene per la manutenzione e ricostruzione delle scale. Sul tema si è pronunciata la Cassazione (sentenza 432 del 12 gennaio 2007) secondo cui «la ripartizione delle spese per la pulizia e l’illuminazione delle scale di un condominio va fatta, in analogia con la norma speciale dell’articolo 1124 del Codice civile, con applicazione integrale del criterio dell’altezza di piano – cioè in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo – in quanto la disposizione contenuta nell’articolo 1124 comma uno del Codice civile secondo la quale la metà delle spese per la ricostruzione manutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio che è applicativo del principio generale di cui all’articolo 1123 comma secondo del Codice civile e, quindi, non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate».
Quanto alle spese per l’energia elettrica per il funzionamento della caldaia, queste rientrano nei cosiddetti “costi fissi” dell’impianto e – salva diversa disposizione regolamentare e salvo esame della fattispecie in concreto – vanno ripartite per millesimi di proprietà (a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile).