«Decentrata» la contabilità dei consorzi di bonifica
In merito alla contabilità finanziaria ed economico– patrimoniale dei consorzi di bonifica, ci si deve rifare agli schemi adottati per gli enti pubblici in genere? Quali sono le norme di riferimento?
M.T. - SASSARI
Iconsorzi di bonifica sono enti pubblici economici, aventi personalità giuridica, amministrati dagli stessi consorziati, che coordinano interventi pubblici e privati nel settore delle opere idrauliche e dell’irrigazione. I principali riferimenti normativi sono:
– il Rd 215/1933, «Nuove norme per la bonifica integrale»; – il Rd 1775/1933, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
– il Dlgs 152/2006, «Norme in materia ambientale»; – gli articoli 857–865 del Codice civile;
– le disposizioni regionali in materia di riordino dei consorzi di bonifica, in conseguenza dell’articolo 27 del Dl 248/2007 convertito in legge 31/2008.
Tenuto conto della previsione del Dl 248/2007 che attribuisce allo Stato e, in tal caso, alle Regioni il compito di definire i criteri del riordino di tali consorzi (definizione della pianificazione, dei soggetti, dei compiti, degli organi e delle funzioni) sarà, pertanto, compito della Regione – considerato anche l’articolo 9 del Dpr 947/1962, che demanda all’Autorità di controllo sugli atti dei consorzi di bonifica la predisposizione dello schema dei bilanci preventivo e consuntivo – stabilire, con apposita delibera di Giunta, gli schemi di bilancio e il regolamento inerente alla disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale a cui gli enti in questione sono tenuti a conformarsi.